Divieto di reingresso e motivazione apparente del giudice di pace (Cass. civ. Sez. I n. 11132 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che è violato quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o si fondi su affermazioni inconciliabili. Il giudice di pace che, in sede di opposizione al decreto di espulsione, aderisce acriticamente alla motivazione del provvedimento prefettizio con formula stereotipata, senza esaminare le circostanze allegate dallo straniero, rende una motivazione apparente. In particolare, la determinazione della durata del divieto di reingresso ai sensi dell’art. 13, comma 14, d.lgs. n. 286/1998 deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, e non può essere giustificata per relationem quando il provvedimento si fondi sull’art. 13, comma 2, lett. b), e non sulla pericolosità sociale di cui alla successiva lett. c).

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha proposto opposizione avanti il Giudice di pace di Lecce avverso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto. Ha contestato, tra l’altro, la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 per essere stato arbitrariamente qualificato come persona socialmente pericolosa, e la violazione dell’art. 13, comma 14, d.lgs. n. 286/1998 per l’applicazione, senza adeguata motivazione, del divieto di reingresso per cinque anni in luogo del termine minimo di tre.

Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, ritenendo la misura massima adeguatamente giustificata dall’intera parte motiva del provvedimento prefettizio. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la violazione dell’art. 13, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 in relazione al comma 4-bis, deducendo l’assenza di un accertamento specifico sul pericolo di fuga. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi del decreto impugnato, che fondava il pericolo di fuga su due ragioni autonome — la mancanza di un documento valido per l’espatrio e l’assenza di disponibilità di un alloggio — ciascuna di per sé sufficiente. Il ricorrente ha confutato solo la seconda, nulla dicendo sul possesso di un documento in corso di validità, requisito indispensabile per il termine di partenza volontaria, come affermato da Cass. n. 28155 del 2017 e Cass. n. 30173 del 2023.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono stati accolti. La Corte ha rilevato che l’art. 13, comma 14, d.lgs. n. 286/1998 prevede un divieto di reingresso da tre a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso; il termine superiore a cinque anni è riservato ai casi di espulsione di cui ai commi 1 e 2, lett. c), o all’art. 3, comma 1, d.l. n. 144/2005. Il giudice di pace ha dato atto che il provvedimento si fondava sull’art. 13, comma 2, lett. b), e non sulla pericolosità sociale di cui alla lett. c), ma ha omesso di esaminare circostanze allegate in concreto, quali la disponibilità di un alloggio e di un contratto di lavoro, rilevanti ai fini della durata del divieto.

Quanto al sindacato sulla motivazione, la Corte ha ribadito che esso è circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» dell’art. 111, sesto comma, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o perplessa (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 6758 del 2022). Nel caso di specie il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, limitata a una formula stereotipata di adesione acritica al provvedimento impugnato, senza alcun controllo sulla logicità del ragionamento. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui neppure la sentenza può ritenersi legittimamente resa per relationem in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti, ai fatti allegati e alle ragioni del gravame (Cass. n. 2397 del 2021; Cass. n. 21443 del 2022; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 20921 del 2019; Cass. n. 13248 del 2020).

La Corte ha quindi accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo, cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Giudice di pace di Lecce, in persona di magistrato diverso, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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