Imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione: base imponibile nel credito ceduto (Cass. civ. Sez. V n. 30917 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c. ha natura di atto giudiziario che definisce il giudizio e produce un effetto traslativo-cessorio del credito pignorato in favore dell’assegnatario. La base imponibile va determinata nell’ammontare del credito assegnato e non in quello del credito posto in esecuzione, poiché l’assegnazione opera sì sino alla concorrenza della pretesa azionata, ma pur sempre nei limiti del credito ceduto. La tassazione commisurata all’intero credito azionato contrasta con l’art. 53 Cost., non essendo correlata ad alcun incremento effettivo di ricchezza. Il giudice di merito, ove ritenga invalido l’atto impositivo per motivi sostanziali, deve rideterminare la base imponibile con motivata valutazione sostitutiva.

Il Fatto

Una banca creditrice procedeva esecutivamente presso terzi per un credito di oltre 20 milioni di euro. Il giudice dell’esecuzione pronunciava l’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio dovuto dal datore di lavoro al debitore esecutato. L’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro in misura proporzionale, pari a 104.770,00 euro, commisurandola all’intero credito azionato.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della banca e la Commissione tributaria regionale confermava, ravvisando nell’ordinanza una cessione di credito e applicando l’art. 6 della Tariffa. La banca ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, concernenti la qualificazione dell’ordinanza. Sul piano normativo rilevano l’art. 37 d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta a imposta gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, e l’art. 8 della Tariffa, parte prima, che include espressamente tra tali atti i provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione.

La Corte conferma che l’ordinanza di assegnazione è l’epilogo della procedura espropriativa e, per ciò solo, atto giudiziario che definisce il giudizio. La sua natura traslativa è costantemente affermata: l’assegnatario succede nel diritto del debitore esecutato verso il terzo pignorato, con schema assimilabile alla cessione del credito. Il trasferimento opera illico et immediate al momento della pronuncia, pur restando l’efficacia pro solvendo condizionata alla riscossione ai sensi dell’art. 2928 c.c. Recede, quindi, la tesi della datio in solutum.

Il quarto motivo è accolto. La Corte rileva un cortocircuito logico nella tassazione parametrata al credito azionato: nell’ordinanza il credito ceduto è quello del debitor debitoris, non quello del creditore procedente. Il credito trasferito è ceduto entro la concorrenza della pretesa, ma nei limiti di quello ceduto. Tassare l’intero importo del credito di cui si chiede soddisfazione è irragionevole, specie in presenza della sproporzione tra i venti milioni azionati e il credito ceduto, e viola l’art. 53 Cost. sotto il profilo dell’effettività della capacità contributiva, nonché l’art. 1 Prot. 1 CEDU per l’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà.

È accolto anche il quinto motivo, che denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e il travisamento della prova, superando il limite della doppia conforme. Il contratto e la busta paga prodotti dimostravano il valore effettivo del credito assegnato, smentendo la valutazione del giudice regionale.

Il ricorso è accolto nei motivi quarto e quinto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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