Cumulo giuridico delle sanzioni e definizione agevolata per il 2009 (Cass. civ. Sez. V n. 13973 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, quando l’Ufficio applichi il cumulo giuridico a violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta, la definizione agevolata disciplinata dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 si determina sul terzo dei minimi edittali riferiti alle violazioni più gravi. L’importo così ottenuto per l’anno più recente è pari alla differenza tra il terzo dei minimi edittali complessivi e quanto già versato per la definizione degli anni precedenti. Il contribuente che abbia definito separatamente i periodi anteriori non può invocare l’importo della sanzione singolarmente irrogata per l’ultimo anno, perché il cumulo opera sull’intero arco temporale delle violazioni. La sentenza che accolga la tesi dell’amministrazione è motivata in modo sintetico ma esaustivo, e sfugge alla censura di omesso esame del fatto decisivo.
Il Fatto
La contribuente riceveva un provvedimento di irrogazione sanzioni ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2009, per la mancata compilazione del quadro RW in relazione a disponibilità finanziarie detenute presso un istituto di credito estero. In precedenza aveva ricevuto altro provvedimento di irrogazione sanzioni, per gli anni dal 2004 al 2008, per la stessa tipologia di violazione. Per entrambi i provvedimenti la contribuente procedeva alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, versando un terzo delle somme indicate.
Nel provvedimento relativo al 2009 la contribuente rilevava un’incongruenza: l’atto indicava in una pagina una sanzione e in un’altra un importo assai maggiore. Proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano, che accoglieva la domanda confermando la definizione agevolata nell’importo minore. L’Ufficio appellava, sostenendo che l’importo maggiore era quello dovuto per la definizione del 2009, essendo ottenuto sottraendo al terzo del totale del cumulo per il periodo 2004-2009 quanto già versato per gli anni precedenti. La C.t.r. della Lombardia accoglieva il gravame, dichiarando dovuta l’ulteriore differenza. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente per connessione oggettiva, sono infondati. La Corte rileva che già dall’avviso di contestazione emerge come l’Ufficio abbia applicato, per il periodo 2004-2009, la sanzione unica derivante dal cumulo giuridico relativo alle violazioni della stessa indole. Il giudice d’appello ha aderito a tale ricostruzione con motivazione sintetica ma esaustiva.
Il punto centrale è l’applicazione dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997: il trasgressore definisce la controversia pagando un terzo della sanzione, ma tale importo non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Nel caso concreto un terzo dei minimi edittali corrispondeva a una somma superiore a quella risultante dalla singola sanzione irrogata per il 2009.
Da qui il percorso logico dell’Ufficio, condiviso dalla Corte: determinato in un importo complessivo il cumulo giuridico per gli anni 2004-2009, e rilevato che il terzo dei minimi edittali ammontava a una cifra precisa, l’Ufficio aveva detratto da quest’ultima quanto già versato per la definizione del periodo 2004-2008. La differenza costituiva la somma dovuta per definire il 2009. La Corte sottolinea che tali importi non risultano contestati dalla ricorrente, la quale non ha neppure contestato il potere dell’Ufficio di rideterminare la sanzione per l’intero periodo applicando il cumulo giuridico dopo averla determinata per gli anni precedenti.
Il quinto motivo è inammissibile. La ricorrente deduceva una disparità di trattamento rispetto a un terzo coobbligato, per violazione dell’art. 3 Cost., ma ha omesso di riportare integralmente l’atto di contestazione notificato a quest’ultimo per le medesime violazioni. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, con esatta individuazione del capo di pronuncia e illustrazione intelligibile delle violazioni dedotte: Cass. n. 15517 del 2020, Cass. n. 21296 del 2016, Cass. n. 11603 del 2018. Il vizio che non rispetti tali requisiti è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e, nel giudizio di legittimità, si risolve nella proposizione di un “non motivo”, espressamente sanzionato con l’inammissibilità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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