Contributi dei medici gettonati ante 1998 spettano al giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31208 del 30.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative all’omesso versamento di contributi previdenziali afferenti a rapporti di pubblico impiego, il criterio transitorio di riparto dettato dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 opera anche quando la domanda si fondi sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione, da accertare solo in via incidentale. Per i diritti maturati in forza dell’esecuzione del rapporto fino al 30 giugno 1998 permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando irrilevante che l’esistenza della subordinazione sia contestata dall’ente pubblico.

Il Fatto

L’Istituto previdenziale agisce per il pagamento dei contributi afferenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso con l’Università e con l’Azienda ospedaliera in epoca antecedente al 1998, in relazione ai c.d. medici gettonati. Il Tribunale di Napoli dichiara il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., spettando essa al giudice amministrativo.

La Corte d’Appello di Napoli rigetta il gravame dell’Istituto. Quest’ultimo ricorre per cassazione con un unico motivo; l’Università e l’Azienda resistono con controricorso, mentre uno dei medici resta intimato e il ricorso non risulta notificato agli altri.

La Motivazione della Corte

Il motivo è rubricato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e denuncia la violazione degli artt. 1 e 34 cod. proc. civ. e dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. L’Istituto invoca i principi di Cass. Sez. Un. n. 6767 del 2003, secondo cui la causa deve essere decisa dal giudice ordinario quando venga dedotto l’omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori vantati da un istituto previdenziale verso un ente pubblico non economico, dovendosi distinguere tra rapporto previdenziale e rapporto di pubblico impiego.

La Corte dichiara di voler dare continuità ai principi di Cass. Sez. Un. n. 18753 del 2023. Il criterio dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche quando la domanda attorea si fondi, sia pure in parte, sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione a favore dell’ente pubblico. Il fatto costitutivo del diritto deriva dall’esecuzione effettiva del rapporto non validamente costituito, integrata dallo svolgimento delle prestazioni nel tempo.

Ne consegue che, per i diritti maturati sulla base dell’esecuzione del rapporto fino al 30 giugno 1998, permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamandosi Cass. Sez. Un. n. 26018 del 2008 e Cass. Sez. Un. n. 18506 del 2009. A tali principi, richiamati dalle pronunce successive in materia e da ultimo da Cass. n. 14726 del 2025, il collegio intende dare seguito.

La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione del principio, essendo pacifico in causa che i contributi pretesi afferiscono a rapporti eseguiti sino al 30 giugno 1998. Il ricorso è pertanto rigettato, con assorbimento della questione processuale relativa alla mancata notifica nei confronti degli altri medici. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *