Contestazione disciplinare e proporzionalità sanzione sono valutazioni di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17646 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’immediatezza della contestazione disciplinare costituisce valutazione riservata al giudice del merito, che ne apprezza in concreto il rispetto dando conto delle ragioni del ritardo, quali il tempo necessario all’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa. Parimenti riservato al merito è il giudizio di proporzionalità della sanzione conservativa rispetto al fatto accertato, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della ragionevolezza e in presenza di specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard sociali di riferimento. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur formalmente deducendo la violazione di legge, si risolvono in una rivalutazione del merito, tanto più in presenza di una pronuncia doppia conforme.
Il Fatto
La struttura datoriale aveva irrogato al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni cinque, con provvedimento del 02.04.2013. Il fatto contestato consisteva nell’essere salito, in data 27.03.2013, su un serbatoio alto circa otto-dieci metri senza indossare il prescritto elmetto di protezione. Il lavoratore aveva impugnato la sanzione davanti al Tribunale di Vibo Valentia, che aveva respinto le domande; la Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, riproduttivi dei corrispondenti motivi di appello; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 cod. civ. e 7 legge n. 300/1970, lamentando la non tempestività della contestazione. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1375 e 2106 cod. civ., in relazione all’art. 55 del CCNL applicato al rapporto, sostenendo la minima gravità dell’inadempimento e la conseguente sproporzione della sanzione.
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, rilevando che essi esprimono in sostanza un mero dissenso motivazionale rispetto alla valutazione delle circostanze di fatto già operata nei gradi di merito, senza che emergano le denunciate violazioni di legge.
Quanto alla tempestività della contestazione, la sentenza impugnata contiene motivazione congrua e logica. Il principio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, come il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa. La Corte richiama sul punto i propri precedenti Cass. n. 281/2016, n. 16841/2018, n. 2654/2022 e n. 29332/2022.
Sul secondo motivo, la Corte d’Appello ha fornito congrua motivazione in ordine alla proporzionalità della sanzione conservativa rispetto al fatto accertato, sussumibile in una condotta contraria alle norme di igiene e sicurezza del lavoro. Il giudizio di sussunzione del fatto concreto nella norma contrattuale collettiva non è censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza e in virtù di una specifica denuncia di non coerenza rispetto agli standard conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale. Non è consentita, invece, la sostituzione della Corte al giudice del merito nell’attività di concretizzazione della norma generale. Richiamati Cass. n. 13534/2019 e Cass. n. 88/2023.
La Corte ha inoltre rilevato che la censura propone una rivalutazione di merito sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, in presenza di una pronuncia doppia conforme, ex art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. (ora art. 360, comma 4, cod. proc. civ.). Sul punto sono richiamati Cass. n. 23021/2014 e Cass. Sez. Un. n. 30646/2019, oltre alle pronunce delle Sezioni unite n. 34476/2019, n. 33373/2019 e n. 25950/2020, che ribadiscono l’inammissibilità delle censure degradanti verso il riesame dei fatti storici. In ragione della soccombenza, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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