Compensazione IMU con credito IVA e prova documentale nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 31323 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ha riguardo esclusivamente ai fatti da accertare nel processo, non già ai documenti, alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla loro valutazione, alle questioni attinenti allo svolgimento del processo né alla qualificazione giuridica della disciplina applicabile. Il versamento dell’IMU è effettuato con modello F24, che consente la compensazione con i crediti vantati verso l’Amministrazione finanziaria o altri enti pubblici; il limite posto dall’art. 31 d.l. n. 78/2010 opera solo per i crediti e debiti di natura erariale. Ai fini della verifica dell’intervenuta estinzione del debito IMU per compensazione con il credito IVA non assumono rilievo le vicende della iscrizione del credito nelle scritture contabili, essendo decisivi il modello F24 e le risultanze del cassetto fiscale. È pertanto censurabile la sentenza d’appello che, invocando la non contestazione, ometta di esaminare tali documenti.

Il Fatto

Una società proprietaria di un parco eolico riceveva dal comune un avviso di accertamento ICI per l’anno 2012. Il ricorso della contribuente veniva respinto in primo grado e l’appello confermato dalla Commissione tributaria regionale. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Con i primi quattro motivi la ricorrente contestava la statuizione con cui i giudici d’appello, valorizzando il principio di non contestazione, avevano respinto l’eccezione relativa all’integrale versamento dell’IMU 2012, effettuato mediante compensazione con un credito IVA risultante dal modello F24 e dal cassetto fiscale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che l’apprezzamento circa l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per incongruenza o illogicità della motivazione. Su questa base richiama il consolidato orientamento secondo cui il principio di non contestazione riguarda solo i fatti, non i documenti (Cass. n. 3022/2018, n. 15339/2020), né le conclusioni ricostruttive desumibili dalla loro valutazione (Cass. n. 6172/2020, n. 35037/2021), né le questioni processuali (Cass. n. 21403/2022), né la qualificazione giuridica della disciplina applicabile (Cass. n. 17185/2023, n. 19481/2022, n. 20998/2019, n. 5949/2018).

La Corte esclude, inoltre, che l’esame dei motivi sia precluso dall’art. 348-ter cod. proc. civ., la cui applicazione presuppone che nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise in base alle stesse ragioni: ciò non avviene quando l’istruzione probatoria o la delibazione concreta siano del tutto mancate, come nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria provinciale aveva omesso di pronunciarsi sulla compensazione del debito IMU 2012.

Nel merito, la Corte rileva che la ricorrente aveva ritualmente contestato le argomentazioni del comune, allegando il modello F24 con l’indicazione del credito IVA e del debito IMU 2012 e le risultanze del cassetto fiscale, richiamando anche una nota del Garante del contribuente. Si tratta di fatti decisivi che la Commissione tributaria regionale ha pretermesso, valorizzando circostanze non contestate ma non rilevanti rispetto alla questione giuridica sottesa.

Richiamato l’art. 13, comma 12, d.l. n. 201/2011 e l’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, la Corte osserva che il limite dell’art. 31 d.l. n. 78/2010 si applica ai soli crediti e debiti di natura erariale, mentre i tributi locali come l’IMU non vi sono soggetti. I crediti utilizzati in compensazione sono visibili nel cassetto fiscale. Ne consegue che non assumevano rilievo le circostanze relative alla corretta iscrizione del credito nelle scritture contabili, essendo il corretto utilizzo attestato dal modello F24 e dal cassetto fiscale.

La Corte accoglie quindi il primo, secondo, terzo e quarto motivo, assorbito il settimo, respinti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione. Quanto al cumulo giuridico delle sanzioni, il motivo è rigettato perché il passaggio in giudicato della statuizione sulle annualità precedenti preclude la rideterminazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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