Cessione totalitaria di quote e imposta di registro in misura fissa (Cass. civ. Sez. V n. 7518 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. È preclusa all’amministrazione finanziaria la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017 e secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, quando manchino elementi extratestuali o atti collegati. Resta estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell’azienda appartenente alla società.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro. L’atto impositivo muoveva dalla riqualificazione, ex art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, di una cessione dell’intera partecipazione al capitale di una società, stipulata con rogito notarile, nei termini di cessione indiretta di azienda.
La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l’imposta dovesse applicarsi in relazione agli effetti giuridici dell’atto stipulato. Il contribuente ha resistito con controricorso e il P.M. ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il collegio, pur dichiarando infondato il motivo, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.. Il punto di partenza è la portata dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017: l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione avviene solo in base al loro contenuto, prescindendo da atti collegati ed elementi extratestuali, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2020, che ha riconosciuto la natura di imposta d’atto del tributo e l’insindacabilità delle scelte del legislatore, e la sentenza n. 39 del 2021, che ha escluso l’irragionevolezza della efficacia retroattiva della disciplina interpretativa, qualificata come intervento “di sistema”. Su questa linea si collocano i precedenti di legittimità richiamati, tra cui Sez. V n. 9065 del 2021 e Sez. V n. 34929 del 2023.
La Corte affronta poi il profilo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dichiarato manifestamente irricevibile con la sentenza del 21 dicembre 2022, causa C-250/2022, per insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione. Da ciò il collegio deduce la piena applicabilità della norma di interpretazione autentica anche agli atti stipulati prima della sua entrata in vigore, purché i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti, in linea con le Sezioni Unite n. 9941 del 2009.
Sul piano sostanziale, l’amministrazione non aveva facoltà di riqualificare la cessione della partecipazione integrale come cessione indiretta di azienda. Deve sempre darsi prevalenza agli effetti giuridici sugli effetti economici del singolo atto, restando irrilevante lo scopo economico perseguito dalle parti. La cessione di partecipazione non produce gli effetti giuridici propri della cessione di azienda, discostandosene quanto all’estraneità di istituti tipici, come emerge dagli artt. 2556 ss. e 2112 cod. civ.
La Corte ricorda infine che l’art. 11 della tariffa, parte prima, assoggetta le scritture private autenticate aventi ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione all’imposta di registro in misura fissa, in conformità ai principi comunitari sulla libera circolazione dei capitali. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese e con esclusione del contributo unificato aggiuntivo per le Amministrazioni dello Stato, stante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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