Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 31750 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e l’automatica imputazione degli stessi ai soci per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, comportano la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra società e soci. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. L’omessa integrazione nel giudizio di appello determina la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado. La necessità dell’integrazione è esclusa solo in presenza di più giudizi contemporaneamente pendenti, simultaneamente proposti e decisi in unico contesto, con identità di causa petendi, di difese e di decisioni.
Il Fatto
La società di persone aveva impugnato un avviso di accertamento che, recependo un processo verbale di constatazione, aveva ricostruito indirettamente i ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. Il maggior reddito era stato imputato per trasparenza ai due soci. L’avviso fu impugnato solo dalla società, ma nel giudizio di primo grado intervennero volontariamente i soci.
La Commissione tributaria provinciale accolse in parte il ricorso, rideterminando i ricavi in misura assai inferiore. La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, rigettò l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando l’esigua incidenza della pretesa rispetto agli studi di settore e l’attendibilità della consulenza di parte. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sull’accertamento induttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio, in via preliminare, la questione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado nei confronti dei soci. L’appello dell’Agenzia era stato proposto e notificato solo alla società e la sentenza era stata pronunciata nei confronti della sola società, mentre in primo grado i soci erano intervenuti volontariamente.
Il collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 2008: l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Tutti i soggetti devono essere parti del medesimo procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ordinare l’integrazione nei confronti delle parti necessarie pretermesse. Il principio è richiamato anche per le recenti applicazioni nei confronti della società in accomandita semplice.
La Corte precisa il confine dell’istituto rispetto all’accertamento IVA. Un accertamento di maggior imponibile IVA a carico della società di persone non determina, se autonomamente operato, la necessità del simultaneus processus con i soci, mancando un meccanismo di automatica imputazione analogo a quello dell’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986. Qualora però l’Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette e IRAP fondati su elementi comuni, il profilo IVA non suscettibile di autonoma definizione non si sottrae al vincolo del contraddittorio.
Infine, la necessità dell’integrazione è esclusa solo in caso di contemporanea pendenza di più giudizi, proposti simultaneamente avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, trattati dinanzi ai giudici del merito e decisi con statuizioni sostanzialmente identiche. In tale ipotesi la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto a una ragionevole durata del processo, evitando la declaratoria di nullità e il conseguente inutile dispendio di energie processuali. La Corte dichiara pertanto la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al giudice di secondo grado in diversa composizione per l’integrazione del contraddittorio e la definitiva regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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