Mandato processuale ex art. 317 c.p.c. non legittima l’appello (Cass. civ. Sez. III n. 33921 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mandato di cui all’art. 317 cod. proc. civ., che consente alla parte di farsi rappresentare dinanzi al giudice di pace da soggetto munito di sola rappresentanza processuale, ha natura eccezionale e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che il rappresentante processuale privo di potere rappresentativo sostanziale non è legittimato a proporre appello avverso la sentenza del giudice di pace, essendo a tal fine necessario un mandato che conferisca anche il potere di disporre del rapporto dedotto in giudizio. È inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che richiami un atto del giudizio di merito senza riprodurlo né indicarne la collocazione nel fascicolo.
Il Fatto
Una società di rimborso aveva agito dinanzi al Giudice di pace, quale mandataria di due passeggeri, ottenendo la condanna della compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria per il ritardo di oltre tre ore di un volo con scalo. La compagnia propose appello dinanzi al Tribunale, che lo dichiarò inammissibile: la società era munita di sola rappresentanza processuale, spendibile nel giudizio dinanzi al giudice di pace, e non anche nel grado di appello, mancando un potere rappresentativo sostanziale rispetto ai passeggeri.
Avverso tale decisione la compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria. La società controricorrente ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il regime della rappresentanza processuale. Fuori dai casi di rappresentanza legale, il potere di stare in giudizio in nome altrui e di rilasciare la procura al difensore può fondarsi su un mandato contrattuale solo se questo conferisca anche un potere rappresentativo sostanziale sul rapporto dedotto. È il principio espresso dall’art. 77 cod. proc. civ. e ribadito dalle Sezioni Unite n. 48 del 2001 e n. 8681 del 1995: il potere di agire o resistere non è disponibile autonomamente rispetto alla titolarità del bene della vita.
A questa regola generale deroga l’art. 317 cod. proc. civ., che dinanzi al giudice di pace ammette la rappresentanza da parte di soggetto munito di mandato scritto anche privo di potere rappresentativo sostanziale. La deroga, però, investe la sola capacità processuale e resta circoscritta alla fase per cui è dettata. La sua inclusione tra le disposizioni speciali del procedimento davanti al giudice di pace e il canone dell’art. 14 disp. prel. cod. civ. ne impediscono l’applicazione oltre i casi espressamente considerati.
Il giudice di merito ha quindi correttamente escluso che la società fosse legittimata a rappresentare i passeggeri in appello, in difetto di prova di un valido potere rappresentativo sostanziale. I primi due motivi, incentrati sulla nozione di legittimazione e sui principi generali delle impugnazioni, sono stati dichiarati inammissibili perché inconferenti rispetto alla ratio della decisione, fondata sul diverso rilievo del mandato meramente processuale.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente si duole della motivazione dell’impugnata sentenza, ma richiama una procura notarile senza riprodurla nel ricorso e senza indicarne la collocazione, violando l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e la sentenza Corte Edu, Succi c. Italia, del 28 ottobre 2021, che ha riconosciuto la compatibilità del principio di autosufficienza con l’art. 6, § 1, CEDU, trattandosi di limite proporzionato al ruolo di nomofilachia della Corte suprema.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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