Consorzi IVA, ribaltamento costi e obbligo di rideterminazione nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 22597 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il ribaltamento di costi e ricavi dal consorzio alle consorziate non è automatico, ma va accertato in concreto sulla base dello statuto e delle modalità di svolgimento del rapporto. Il processo tributario è di impugnazione-merito: ove il giudice ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi sostanziali, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura entro i limiti delle domande di parte. A tal fine la consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta anche d’ufficio, senza necessità di specifica istanza.
Il Fatto
Un consorzio edile impugna due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2012 e 2013. L’Ufficio contesta l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, per non aver ribaltato sulle consorziate i costi operativi sostenuti nell’interesse delle stesse.
La Commissione tributaria regionale accoglie l’appello dell’Agenzia e rigetta quello incidentale del consorzio, ritenendo assente un’autonoma struttura produttiva e qualificando il consorzio come mandatario senza rappresentanza, obbligato al ribaltamento. Il consorzio ricorre in cassazione con dodici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rapporto tra autonomia imprenditoriale e scopo mutualistico. Richiamando le Sezioni Unite n. 12190 del 2016, si afferma che la causa mutualistica non esclude di per sé l’attività commerciale e il disallineamento tra le fatturazioni. Sul punto assume rilievo decisivo l’accertamento di fatto sulla natura dei rapporti tra consorzio e consorziate, da compiersi sullo statuto e sulle concrete modalità di esecuzione.
Sul ribaltamento, la Corte ricorda che esso è dovuto quando il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, svolga servizi complementari correlati alla finalità mutualistica; non è invece dovuto quando il consorzio acquisisca e adempia autonomamente la commessa a scopo di lucro. La Commissione ha accertato in fatto l’assenza di autonomia produttiva e il mancato ribaltamento di costi propri dell’attività commerciale: conclusione immune da censure in sede di legittimità.
Il profilo decisivo riguarda però i motivi sesto e settimo, accolti. Il processo tributario è di impugnazione-merito e non di impugnazione-annullamento; il giudice, accertata l’invalidità sostanziale dell’atto, deve rideterminare la pretesa con motivata valutazione sostitutiva, nei limiti delle domande di parte. È pertanto errata la sentenza che ha ritenuto inammissibile la richiesta di rideterminazione per difetto di specificità, pretendendo che il contribuente indicasse puntualmente i costi da escludere o chiedesse la nomina di un CTU.
La Corte esclude anche la violazione del legittimo affidamento e dell’art. 112 cod. proc. civ.: il giudice può porre a base della decisione considerazioni giuridiche diverse da quelle prospettate, senza incorrere in ultrapetizione. Assorbiti i motivi sulle sanzioni, la sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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