Inammissibile il regolamento di competenza contro ordinanza meramente ordinatoria (Cass. civ. Sez. III n. 32208 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza è inammissibile quando è proposto avverso un provvedimento che non decide sulla competenza. L’ordinanza con cui il giudice, preso atto del rigetto dell’istanza di ricusazione, fissa l’udienza di prosecuzione del giudizio è meramente ordinatoria e non definitiva, sicché resta estranea all’ambito dell’art. 42 cod. proc. civ. L’impugnazione non può essere rivolta contro la persona fisica del giudice, ma solo contro un provvedimento giurisdizionale. L’uso abnorme del mezzo processuale, aggravato dalla qualità professionale del ricorrente, giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un avvocato, difendendosi in proprio, aveva impugnato davanti al Giudice di pace cinque verbali di contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Costituitosi il Comune, l’opposizione era stata rigettata. Proposta impugnazione davanti al Tribunale, nel corso del giudizio di appello l’appellante aveva presentato istanza di ricusazione del giudice istruttore designato.

Il giudice aveva prima sospeso il giudizio; poi, preso atto del rigetto dell’istanza, aveva fissato l’udienza di prosecuzione. Contro quest’ultima ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento di competenza, articolando due censure. Il Comune ha resistito con memoria e il Procuratore generale ha concluso per iscritto per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il regolamento di competenza inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni. Anzitutto è un fuor d’opera promuovere l’impugnazione contro la persona fisica di un giudice, perché qualsiasi impugnazione può rivolgersi solo nei confronti di un provvedimento giurisdizionale.

È poi errata la pretesa secondo cui sarebbero tardive le conclusioni scritte del Procuratore generale: risulta al contrario ampiamente rispettato il termine di venti giorni fissato dall’art. 380-bis.1 e dall’art. 380-ter cod. proc. civ.

Superate tali palesi abnormità, il Collegio rileva che l’ordinanza del Tribunale è un provvedimento meramente ordinatorio, non definitivo, e come tale non ha nulla a che vedere con una decisione sulla competenza. Il regolamento di competenza, pertanto, non è esperibile.

La Corte aggiunge, ad abundantiam, che il richiamo all’obbligo di astensione del giudice ricusato è capzioso e improprio, perché la ricusazione era stata rigettata e il giudice aveva correttamente sospeso il giudizio fino alla decisione sull’istanza. Il regolamento non potrebbe neppure essere convertito in ricorso avverso l’ordinanza sulla ricusazione, non menzionata e comunque non ricorribile per cassazione; ogni contestazione potrà semmai essere proposta con l’impugnazione del provvedimento che definirà il giudizio pendente.

A tale esito seguono la condanna alle spese, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in favore della controparte e quella ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. verso la cassa delle ammende, oltre all’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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