Fondo di garanzia T.f.r. e automaticità delle prestazioni previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32693 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per le prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia il diritto del lavoratore non resta condizionato all’effettivo adempimento dell’obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, né alla mancata prescrizione della stessa. Al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, espresso dall’art. 2116 cod. civ., può derogarsi solo in presenza di una esplicita disposizione di segno contrario, che per il Fondo di garanzia non esiste: l’automaticità parziale opera nei soli settori dell’invalidità, vecchiaia e superstiti. L’esecutività dello stato passivo che ha accertato esistenza e ammontare del credito di trattamento di fine rapporto importa il subentro dell’INPS nel debito del datore insolvente, senza che l’Istituto possa contestare l’accertamento ivi operato, vincolante sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur.
Il Fatto
Un lavoratore subordinato di una società posta in amministrazione straordinaria chiede all’INPS l’intervento del Fondo di garanzia, ex art. 2 legge n. 297/1982, per il pagamento del T.f.r. maturato nel corso del rapporto. L’Istituto previdenziale eccepisce, fin dalla fase amministrativa, la prescrizione del credito e la mancata regolarizzazione contributiva del rapporto.
Il Tribunale accoglie la domanda in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 cod. civ.; la Corte d’appello conferma, richiamando Cass. n. 15589/2017 e Cass. n. 27427/2020. L’INPS ricorre per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 297/1982 e degli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ., oltre che dell’art. 3, comma 10, legge n. 335/1995.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama integralmente l’ordinanza n. 24807/2025, resa sulla medesima questione e nei confronti della stessa procedura concorsuale, e dichiara di volerne dare continuità, non emergendo dal ricorso e dalla memoria elementi differenziali.
Sul primo motivo, relativo all’opponibilità all’INPS dell’accertamento del rapporto di lavoro compiuto in sede di opposizione allo stato passivo, il Collegio osserva che l’Istituto non prospetta la violazione delle norme processuali pertinenti e non censura in modo specifico le valutazioni svolte dalla Corte di merito. L’esecutività dello stato passivo che ha accertato il credito di T.f.r. importa il subentro dell’INPS nel debito del datore insolvente, senza che l’Istituto possa contestare l’assoggettabilità alla procedura e l’accertamento ivi operato. La tesi difensiva che reputa “superato” l’orientamento richiamato è lapidaria e non si confronta con le precisazioni rese dalla giurisprudenza successiva.
La Corte ricorda che l’autonomia dell’obbligazione previdenziale impedisce all’INPS di opporre eccezioni interne al rapporto di lavoro, ma non determina l’inibizione totale dell’accertamento giudiziale degli elementi della fattispecie previdenziale. L’terzietà dell’Istituto rispetto al rapporto inter partes non esclude che la sua obbligazione sia modulata sul T.f.r. maturato: l’accertamento giurisdizionale del credito è modalità necessaria per individuarne la misura.
Il Collegio rileva inoltre che la sentenza impugnata non si fonda in via esclusiva sul giudicato fallimentare, ma valorizza ulteriori riscontri documentali, tra cui il modello SR 52 sottoscritto dal responsabile dell’amministrazione straordinaria, in un apprezzamento complessivo delle prove che le censure, incentrate sul solo profilo della vincolatività, non valgono a infirmare. I profili di inammissibilità assorbono l’esame delle ulteriori argomentazioni.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali: l’art. 2116 cod. civ. ammette deroghe solo per esplicita disposizione di legge speciale, e il limite della prescrizione dei contributi è fissato dal legislatore solo per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. L’automaticità parziale applicata al Fondo di garanzia vanificherebbe la tutela contro l’insolvenza, in contrasto con la funzione solidaristica assegnata all’intervento dalle fonti costituzionali e dal diritto dell’Unione europea. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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