Fondo di garanzia TFR e autonomia dell’accertamento previdenziale dell’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32694 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Dalla natura autonoma, rispetto all’originario obbligo retributivo datoriale, della prestazione erogata dal Fondo di garanzia non deriva l’inibizione dell’accertamento giudiziale degli elementi soggettivi e oggettivi da cui nasce l’obbligo di tutela assicurativa. L’ammissione al passivo della procedura concorsuale del credito retributivo del lavoratore non esonera il giudice dall’accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi, in particolare temporali, della obbligazione previdenziale fissati dall’art. 2 d.lgs. n. 80/1992. L’INPS può dunque contestare, anche dopo l’ammissione al passivo, la sussistenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale rilevanti ai sensi dell’art. 2 legge n. 297/1982. Il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 cod. civ. opera in via generale solo in mancanza di diverse disposizioni di legge speciale, che difettano nella materia della garanzia per il mancato pagamento del TFR.
Il Fatto
L’INPS impugna la sentenza n. 343/2022 della Corte d’appello di Firenze che, respingendo il gravame dell’Istituto, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo. Il giudice di primo grado aveva condannato l’INPS, mediante intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 legge n. 297/1982, al pagamento in favore del lavoratore del TFR maturato in esito al rapporto di lavoro intercorso con una società, credito accertato mediante ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria cui la società era sottoposta.
L’Istituto propone due motivi di censura, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il lavoratore resiste con controricorso, illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro contenuto in un precedente provvedimento giurisdizionale, reso nella controversia concorsuale tra il lavoratore e l’amministrazione straordinaria della società, facesse stato anche nel rapporto previdenziale. Secondo i giudici di appello, una volta ammesso il credito del lavoratore allo stato passivo, l’INPS non avrebbe potuto contestarlo, essendone vincolato nell’an e nel quantum.
La Suprema Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata si fonda su giurisprudenza di legittimità superata da un successivo revirement. Richiamando Cass. n. 14179/2020 e Cass. n. 19277/2018, con le conformi Cass. n. 30804/2018, Cass. n. 29363/2018 e Cass. n. 31128/2019, il Collegio ribadisce che la natura autonoma e previdenziale della prestazione non determina l’inibizione dell’accertamento giudiziale degli elementi da cui nasce l’obbligo di tutela assicurativa.
Ne consegue che l’INPS può contestare, a seguito dell’ammissione al passivo, la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale. Ai fini dell’attribuzione del beneficio non è sufficiente che il credito retributivo sia stato ammesso al passivo, occorrendo accertare autonomamente i presupposti oggettivi dell’obbligazione previdenziale, in particolare quelli temporali, come fissati dall’art. 2 d.lgs. n. 80/1992. Tale accertamento in fatto è demandato al giudice del merito in sede di rinvio.
La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. Il Collegio rinvia alla stessa Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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