Ricorso inammissibile se la censura non impugna la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 32709 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che censuri il riconosciuto difetto di specificità dell’appello senza indicare in modo specifico il contenuto della motivazione del lodo, così da non consentire di apprezzare se il richiamo della giurisprudenza asseritamente trascurata valga a integrare il requisito. È altresì inammissibile il motivo che non impugni la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la censura di omessa pronuncia già disattesa. L’onere di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. impone al ricorrente di individuare gli elementi che sostengono la propria doglianza, non di affermarne genericamente la fondatezza.
Il Fatto
La società ricorrente, socia di un consorzio, era stata condannata con lodo arbitrale al pagamento dell’importo corrispondente ai costi previsti dall’atto costitutivo della società consortile, da addebitare ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Proposto ricorso per nullità del lodo, la Corte d’appello di Roma lo aveva dichiarato inammissibile con sentenza del 22 novembre 2018. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre mezzi, resistito dalle controricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta tre distinte censure, tutte incentrate sul rapporto tra eccezione di compromettibilità in arbitri, contestazione delle risultanze di bilancio e obbligo di specificità del motivo di appello. Il primo mezzo denuncia la violazione degli artt. 2434-bis e 2379 cod. civ., sostenendo che il motivo di impugnazione per nullità era specifico riguardo alla sottrazione alla competenza arbitrale della questione pregiudiziale di nullità dei bilanci.
La Corte ritiene il motivo inammissibile perché il difetto di specificità dell’appello è stato impugnato senza il rispetto dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorrente si è limitato ad affermare che il motivo era specifico e a richiamare la giurisprudenza non considerata dal lodo, senza però indicare il contenuto della motivazione dello stesso: non è dunque possibile apprezzare se il requisito potesse dirsi integrato dal mero richiamo dei precedenti.
Il secondo mezzo contesta l’omessa pronuncia del lodo sull’eccezione relativa alla contestazione delle risultanze dei bilanci. Anche tale censura è inammissibile: la corte territoriale ha rilevato che il lodo aveva effettivamente pronunciato sull’eccezione e ha aggiunto che la doglianza, mirando a dimostrare l’insoddisfacenza nel merito della valutazione dell’arbitro, era inammissibile in quanto attinente al merito. Questa ratio decidendi non è stata impugnata.
Il terzo mezzo ripropone l’omessa pronuncia sull’assenza di criteri certi per la determinazione degli obblighi contributivi. Il ricorrente richiama la ratio decidendi di genericità e di inerenza al merito, ma non la impugna con una censura specifica, limitandosi a riproporre la doglianza già respinta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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