Patrocinio a spese dello Stato: l’indicazione generica del reddito complessivo è sufficiente se integrata dai poteri istruttori del giudice (Cass. civ. Sez. 2 n. 5122 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere l’indicazione del reddito complessivo conseguito nell’anno di riferimento, ma non è richiesta la specifica e dettagliata enunciazione della natura di tutti i singoli redditi percepiti. Qualora le indicazioni fornite dall’istante siano incomplete, il giudice è tenuto ad attivare, anche d’ufficio, i propri poteri istruttori, nei limiti consentiti dai dati comunicati dalla parte, per integrare la documentazione. L’indicazione del reddito complessivo, seppur generica, configura un adempimento formale dell’onere di allegazione, salva la possibilità di un’eventuale revoca dell’ammissione qualora emergano i presupposti.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione davanti alla Corte di giustizia tributaria di Cosenza avverso un avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune, presentando contestualmente istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza tecnica gratuita. La Corte di giustizia tributaria rigettava l’istanza, ritenendo che la domanda non presentasse le caratteristiche minime richieste dall’art. 79 d.P.R. n. 115/2002.
A seguito dell’opposizione proposta dal contribuente, il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con la sola Amministrazione finanziaria, accoglieva il ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo, mentre il contribuente si difendeva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, la pubblica amministrazione denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, la generica indicazione di aver percepito un reddito inferiore alla soglia legale per l’accesso al beneficio. Secondo la tesi dell’amministrazione, il reddito avrebbe dovuto essere indicato “in positivo”, con la menzione specifica e dettagliata di tutti i redditi percepiti e goduti nell’anno di riferimento dall’istante e dai componenti del nucleo familiare, nonché la precisazione della loro natura.
La Corte di cassazione ha ritenuto la censura infondata. Oggetto del contendere era la circostanza che il contro ricorrente avesse indicato un reddito complessivo valutabile pari a € 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare. La Corte ha osservato che l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, al comma 1, prescrive specifici requisiti per l’ammissione al beneficio, mentre l’art. 79 dello stesso decreto richiede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva concernente le condizioni di reddito, in conformità al disposto dell’art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445/2000, che fa riferimento, in termini generali, alla sussistenza delle condizioni reddituali richieste.
La Corte ha quindi ricavato da tale quadro normativo un principio interpretativo chiaro: in presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, è il giudice a dovere attivare, anche d’ufficio e nei limiti in cui ciò sia consentito dai dati comunicati dalla parte, i propri poteri istruttori per supplire all’eventuale incompletezza di quanto comunicato. Nella specie, il controricorrente aveva dichiarato un reddito complessivo valutabile “pari ad euro 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare”, adempiendo così, almeno formalmente, al proprio onere di allegazione.
La Corte di cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, enunciando i principi di diritto sopra richiamati e condannando la pubblica amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente.
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Nota della Redazione
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