Revocazione ammessa contro le sentenze di ottemperanza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 32827 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546/1992, ove dispone che contro la sentenza di ottemperanza è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento, deve essere letto nel senso che la limitazione opera esclusivamente per le impugnazioni ordinarie. Non è pertanto precluso il ricorso per revocazione avverso le sentenze emesse dal giudice dell’ottemperanza, trattandosi di mezzo di impugnazione straordinario. Resta fermo che, in applicazione del secondo comma dell’art. 403 cod. proc. civ., la sentenza che ha revocato la pronuncia di ottemperanza è a sua volta soggetta alla medesima limitazione, con ammissibilità del ricorso per cassazione solo per far valere errores in procedendo.

Il Fatto

La contribuente aveva ottenuto dalla CTR della Campania, con sentenza n. 10713/44/2015, l’annullamento parziale di un accertamento e la determinazione delle spese detraibili secondo quanto stabilito in un verbale di accertamento con adesione. Non ritenendo eseguita quella pronuncia, proponeva ricorso per ottemperanza. L’Agenzia delle Entrate si costituiva deducendo di avervi dato completa esecuzione, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Il giudice dell’ottemperanza, senza dare atto della costituzione dell’Amministrazione, nominava un commissario ad acta e condannava l’Agenzia alle spese. Quest’ultima impugnava quella decisione con ricorso per revocazione per errore di fatto; la CTR accoglieva il rimedio e dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La contribuente ricorreva allora per cassazione, contestando anzitutto l’ammissibilità della revocazione.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’impugnabilità dei provvedimenti resi nel giudizio di ottemperanza tributario. La Corte ricostruisce la disciplina: il procedimento si articola in due fasi, la prima definita con sentenza, la seconda con ordinanza; per la sentenza è previsto il solo ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

La ricorrente sosteneva che tale limitazione escludesse la revocazione, dovendosi ritenere ammesso unicamente il ricorso per cassazione. La Corte richiama un orientamento risalente e non contrastato (Cass. n. 7312 del 2003), secondo cui contro le sentenze di ottemperanza è ammesso solo il ricorso per cassazione, anche quando siano di rigetto. Rileva però che la ratio di quella limitazione risiede nell’incompatibilità dell’appello con le pronunce della commissione tributaria regionale.

Da qui la conclusione: in assenza di ulteriori specificazioni normative, il limite riguarda esclusivamente le impugnazioni ordinarie, non quelle straordinarie come la revocazione. La Corte confuta anche le ulteriori giustificazioni dottrinali: la non necessità di interpretare norme sostanziali giustifica l’esclusione del ricorso per violazione di legge, ma non della revocazione, che è rimedio diretto a far valere anomalie più profonde; l’esigenza di celerità non può prevalere quando il bisogno di giustizia assume carattere eccezionale.

Il primo motivo è quindi rigettato. La Corte accoglie invece il terzo, esaminato in via di precedenza per dedurre la nullità della sentenza: la CTR aveva motivato in modo meramente assertivo, senza indicare i fatti oggetto dell’errore revocabile. Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sezioni Unite n. 22232 del 2016, si configura la motivazione apparente, che integra un error in procedendo e comporta la nullità della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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