Ricorso per cassazione inammissibile per violazione degli obblighi di sinteticità e specificità (Cass. civ. Sez. III n. 32817 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una chiara e sintetica esposizione dei fatti processuali e una specifica enunciazione dei motivi, risultando oscura la vicenda e confuse le doglianze. Il principio di specificità del ricorso, declinato anche secondo le indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia, impone che il giudice di legittimità sia messo in condizione di comprendere l’oggetto della controversia senza dover scrutare autonomamente gli atti di causa. La pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali è superflua e inidonea a soddisfare il requisito della sintetica esposizione, equivalendo a demandare alla Corte la selezione di quanto rileva ai fini del decidere.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare promossa da una società cessionaria del credito, aveva proposto reclamo avverso l’ordinanza che aveva respinto le istanze di sospensione ed estinzione dell’esecuzione. Il reclamo era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale in composizione collegiale; l’appello avverso tale decisione era stato parimenti dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bari.
Avverso la sentenza d’appello il debitore ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, incentrati sulla nullità della notifica del pignoramento, sulla carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente, sull’indeterminatezza del credito e sull’inesistenza del titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., sotto il duplice profilo della mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificità delle censure. Il ricorso, di 66 pagine, e gli atti successivi sono apparsi pletorici e ridondanti, con una contorta esposizione delle vicende processuali frammista a valutazioni incidentali e alla riproduzione integrale di atti.
La Corte ha ribadito che il giudizio di cassazione è a critica vincolata e che il ricorrente deve individuare specifici vizi di legittimità tra quelli elencati nell’art. 360 cod. proc. civ., nel rispetto dei requisiti degli artt. 365 e 366 cod. proc. civ. Il principio di autosufficienza postula che i motivi siano espressi mediante un discorso linguistico organizzato, non demandando all’interprete la ricerca degli elementi rilevanti all’interno dei documenti riprodotti.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. U, 11/04/2012, n. 5698; Cass. 22/02/2016, n. 3385; Cass. 19/05/2017, n. 12641; Cass. 25/11/2020, n. 26837; Cass. 04/04/2018, n. 8245; Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552; Cass. 13/02/2023, n. 4300. È stata inoltre ravvisata una ulteriore causa di inammissibilità del terzo motivo ex art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ., poiché le vicende richiamate rientrano tra le fattispecie di chiusura anticipata (o estinzione atipica) del procedimento esecutivo, con conseguente conformità a diritto della sentenza gravata.
La Corte ha infine disposto la trasmissione di copia dell’ordinanza alla Corte d’appello di Bari, ai sensi dell’art. 388 cod. proc. civ., per la valutazione sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 136 del d.P.R. n. 115/2002), e ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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