Rendita catastale immobili categoria D: no a sopralluogo e contraddittorio preventivo (Cass. civ. Sez. V n. 33189 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento e rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censiti nelle categorie del gruppo D, l’amministrazione finanziaria non è tenuta a effettuare alcun sopralluogo preventivo, né a instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente. La stima diretta può fondarsi sulle risultanze documentali già in possesso dell’ufficio, compresa l’eventuale perizia della parte. Nell’ambito della procedura DOCFA di aggiornamento ex art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208 del 2015, spetta al contribuente indicare gli elementi impiantistici che assume funzionali al processo produttivo e perciò esclusi dalla stima, con onere probatorio a suo carico. L’apprezzamento del giudice tributario sulla correttezza del classamento è valutazione di fatto, censurabile solo per vizio di motivazione, non per violazione di legge.
Il Fatto
Una società di gestione immobiliare impugnava due avvisi di accertamento catastale relativi a complessi immobiliari di sua proprietà, ubicati in provincia di Novara e rientranti nella categoria D. Con tali atti l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato, maggiorandola, la rendita catastale rispetto a quella indicata nei modelli DOCFA presentati dalla proprietaria, in applicazione dell’art. 1, comma 22, legge n. 208 del 2015.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi riuniti; la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte confermava la decisione, respingendo l’appello della società. Quest’ultima proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la necessità del sopralluogo, l’inadeguatezza della motivazione degli avvisi, l’erronea distribuzione dell’onere probatorio, il cattivo classamento dei beni e il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva l’indispensabilità del sopralluogo per la stima diretta degli immobili di categoria D, in mancanza di dati sugli impianti. Il motivo è infondato. La determinazione del classamento deve avvenire, a norma del d.P.R. n. 1142 del 1949 e dell’art. 34 d.P.R. n. 917 del 1986, mediante stima diretta che tenga conto delle caratteristiche dei beni, potendo utilizzarsi anche le risultanze documentali già disponibili, senza necessità di sopralluogo.
Il sopralluogo, osserva la Corte, non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell’avviso attributivo della rendita: è solo uno strumento conoscitivo che l’amministrazione può scegliere di utilizzare. Trovandosi fuori dall’ambito dei tributi armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, tanto più quando la revisione della rendita avvenga in assenza di mutamenti dello stato di fatto.
Quanto all’art. 1, comma 22, legge n. 208 del 2015, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, la Corte ribadisce che spetta al contribuente precisare, nella richiesta di aggiornamento catastale, gli elementi da escludere dal calcolo. Il giudice tributario non può esercitare i poteri istruttori ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 per individuare elementi impiantistici non indicati nei DOCFA: tali poteri sono limitati ai fatti dedotti dalle parti e non utilizzabili per fini esplorativi.
Il secondo motivo, relativo all’inadeguatezza motivazionale degli avvisi, è parimenti infondato. In tema di classamento a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano contestati e la discrasia derivi da una loro divergente valutazione tecnica. Nel caso concreto gli avvisi risultano congruamente motivati e corredati dalla relazione di stima.
I motivi terzo e quarto sono dichiarati inammissibili. L’apprezzamento del giudice tributario sulla correttezza del classamento attiene a una valutazione di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per congruità della motivazione o per omesso esame di un fatto decisivo, non per violazione di legge. La ricorrente non può sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, né il ricorso per cassazione introduce un terzo grado di giudizio. I motivi difettano inoltre dei requisiti di specificità e autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ., non essendo descritti in modo circostanziato gli immobili e gli impianti.
Infine, il quinto motivo è inammissibile: il potere del giudice di disporre d’ufficio mezzi di prova o consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alle deficienze probatorie delle parti, ma opera solo in funzione integrativa in situazioni di oggettiva incertezza, che il giudice di merito ha escluso. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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