Inammissibile il ricorso notificato a mezzo posta senza avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 33355 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona non con la spedizione del piego raccomandato, ma con la consegna dello stesso al destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149, comma 2, cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data di essa e l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. La sua mancata produzione, in assenza di attività dell’intimato, determina l’inammissibilità del ricorso. Non è consentito concedere un termine per il deposito, né emettere l’ordine di rinnovazione ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ., previsto nella sola ipotesi di notificazione nulla ma materialmente avvenuta.
Il Fatto
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a un imprenditore individuale, esercente attività di parcheggio, un avviso di accertamento con cui rideterminava, con metodo analitico-induttivo, reddito complessivo, valore della produzione netta e volume d’affari dichiarati per il periodo d’imposta 2011, con riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L’atto si fondava su indagini bancarie relative a conti ritenuti riconducibili al contribuente, dalle quali emergevano prelevamenti e versamenti non giustificati.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Salerno, che respingeva il ricorso. La decisione era confermata dalla CTR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 452/2019. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale la regolarità della notificazione del ricorso, dichiarandone d’ufficio l’inammissibilità. Dal fascicolo emerge che il ricorso era stato spedito a mezzo del servizio postale dal difensore, secondo la disciplina della legge n. 53 del 1994. Non risulta però depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia notificata dell’atto: nell’incarto processuale si rinviene soltanto la ricevuta di spedizione.
Il Collegio richiama l’art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, a sua volta richiamato dall’art. 3, comma 3, della legge n. 53 del 1994: l’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione postale, che non si esaurisce con la spedizione ma si perfeziona con la consegna al destinatario.
Su questo punto la Corte ribadisce l’orientamento costante secondo cui l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149, comma 2, cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare la consegna, la relativa data e l’identità del soggetto che l’ha ricevuta. Ne deriva che, ove il mezzo postale sia utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso determina, in assenza di attività dell’intimato, l’inammissibilità del rimedio. Non è ammessa la concessione di un termine per il deposito, né ricorrono i presupposti per l’ordine di rinnovazione, previsto dal art. 291, comma 1, cod. proc. civ. nella sola ipotesi di notificazione nulla ma pur sempre materialmente avvenuta. Sono richiamate, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 9278/2020 e Cass. n. 11225/2022.
La Corte considera inoltre la nuova formulazione dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis per effetto della disciplina transitoria dell’art. 35, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2022, secondo cui il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio. Poiché il ricorrente non ha provveduto entro tale termine, né successivamente, al deposito dell’avviso, come attestato dalla certificazione di Cancelleria, il giudizio è definito con pronuncia di inammissibilità. Nulla è statuito sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva, e si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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