Frode carosello e IVA: onere probatorio dell’Amministrazione e prova contraria del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 33354 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto nell’operazione evasiva, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130/2022, non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso, e, avendo natura sostanziale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022.
Il Fatto
Una società esercente commercio all’ingrosso di carburanti riceveva un avviso di accertamento con cui la Direzione regionale Abruzzo recuperava a tassazione, per il 2017, un maggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP e una minore IVA detraibile, sul presupposto che i rapporti commerciali con ventuno società individuate dalle indagini di P.G. come prive di organizzazione aziendale integrassero una frode fiscale con società cartiere.
La società impugnava l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado de L’Aquila, che rigettava il ricorso. L’appello era respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esclude che la sopravvenuta liquidazione giudiziale della contribuente determini l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c. Il giudizio di cassazione è dominato dall’impulso di ufficio e, una volta instauratosi, il curatore non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito.
Nel merito i due motivi, trattati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte ricostruisce la distribuzione dell’onere probatorio: spetta all’Amministrazione dimostrare, anche per presunzioni, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inesistenza sostanziale del contraente; solo dopo tale dimostrazione sorge in capo al contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile.
Il giudice di merito ha valorizzato plurimi elementi oggettivi: pagamenti anticipati e spesso a soggetti diversi dal fornitore, società fornitrici attive solo da pochi mesi, fatturazione sottocosto, assenza di struttura organizzativa, flussi di carburante non passanti per il venditore formale. Da tali indici ha tratto il convincimento sull’esclusione della buona fede, non superabile invocando l’acquisto al prezzo più basso.
La Corte ribadisce che il comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 non altera i principi già vigenti in materia di prova, né contrasta con le presunzioni legali sostanziali. Trattandosi di norma sostanziale, essa opera per i giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.
Privo di rilievo è infine il richiamo alla neutralità dell’IVA, poiché la motivazione ha escluso la detrazione fondandosi sulla ritenuta consapevolezza della frode. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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