Nullità della sentenza per prova del pagamento d’imposta affermata senza fonte (Cass. civ. Sez. V n. 33410 del 21.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La censura di violazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. è ammissibile solo se si allega che il giudice di merito ha posto a fondamento del proprio convincimento prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, oppure ha disatteso prove legali o ha recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Non integra la violazione la mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. È pertanto nulla la sentenza che affermi l’avvenuto pagamento dell’imposta senza indicare la fonte del proprio convincimento e senza misurarsi con il fatto, allegato e non contestato, dell’omesso versamento.

Il Fatto

Una società acquirente di un ramo d’azienda riceveva un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa all’anno 2018, con applicazione della sanzione per omesso o tardivo pagamento. La società eccepiva di aver acquisito il ramo solo il 9.8.2018 e di essere subentrata da allora nella titolarità dei mezzi pubblicitari, sostenendo che l’obbligo dichiarativo e di versamento gravava sulla cedente, poiché i messaggi pubblicitari erano già in corso e non erano stati modificati.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con il criterio della ragione più liquida, presumendo avvenuto il pagamento da parte della cedente, proprietaria degli impianti al 31 gennaio 2018. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della concessionaria, confermando che nulla era dovuto dalla cessionaria e assorbendo le ulteriori questioni. La concessionaria ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla delimitazione del vizio di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ricordando che esso non può farsi valere per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando il giudice abbia giudicato contraddicendo la regola, espressamente o implicitamente, cioè fondandosi su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai casi consentiti. Richiama sul punto un articolato orientamento, tra cui Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e Sez. II n. 15096 del 2025, e ricorda che resta fermo il dovere di considerare i fatti non contestati.

Su questa base il Collegio rileva che la Commissione regionale ha affermato in modo del tutto arbitrario l’avvenuto pagamento dell’imposta da parte della cedente, senza neppure indicare la specifica fonte del proprio convincimento. La decisione non richiama alcun elemento probatorio a sostegno dell’adempimento asserito entro il 31 gennaio 2018.

La Corte sottolinea che il ricorso in appello ribadiva l’obbligo della cessionaria di corrispondere l’imposta per il 2018, quale soggetto tenuto in solido con la cedente, la quale non aveva provveduto al versamento. Il mancato pagamento costituiva dunque fatto allegato dalla ricorrente e non specificamente contestato da controparte: la sentenza impugnata ha invece posto a fondamento della propria decisione un fatto estintivo del tutto privo di riscontro, in contrasto con l’art. 2697 cod. civ., che pone a carico del debitore la prova del pagamento.

All’accertata erroneità dell’affermazione del giudice di appello segue la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., l’accoglimento del ricorso e la cassazione della pronuncia, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado in diversa composizione perché esamini il merito, comprese le questioni ritenute assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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