Trasporto marittimo turistico-ricreativo con servizi aggiuntivi: aliquota IVA ordinaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 23607 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, le prestazioni di trasporto marittimo di persone effettuate per finalità turistico-ricreative, alle quali si accompagnino servizi ulteriori rispetto al mero trasporto — quali soste per il bagno, somministrazione di cibo e bevande, diffusione musicale e descrizione dei luoghi — non meramente accessori ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 633/1972, costituiscono un’unica prestazione complessa a contenuto turistico-ricreativo, soggetta ad aliquota ordinaria. L’esenzione di cui all’art. 10, comma 1°, n. 14) d.P.R. n. 633/1972 e l’aliquota ridotta del 10% di cui al n. 127-novies della tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto, non trovano applicazione, restando irrilevante l’art. 36-bis d.l. n. 50/2022, che richiede che la prestazione abbia ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto. Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota ridotta, mentre le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’art. 6, comma 2°, d.lgs. n. 472/1997 devono essere allegate e provate dal contribuente medesimo.
Il Fatto
La società, esercente attività di trasporto marittimo di persone, impugnava un avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2014, l’Amministrazione finanziaria contestava l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria del 22% su prestazioni rese con due imbarcazioni. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, qualificando l’attività come mero trasporto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in riforma, riteneva invece che le prestazioni, comprensive di servizi aggiuntivi di natura turistico-ricreativa, integrassero un’unica prestazione complessa soggetta ad aliquota ordinaria, confermando anche l’applicazione delle sanzioni. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata dall’Amministrazione, richiamando il principio per cui i motivi “misti” sono ammissibili ove la formulazione della censura consenta di isolare le singole doglianze, e rammenta che l’onere di dimostrare i presupposti per l’applicazione di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria grava sul contribuente, non già sull’Amministrazione, cui incombe soltanto la prova dei presupposti impositivi.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1°, n. 14) d.P.R. n. 633/1972 e l’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di trasporto di persone, esaminate anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla nozione di trasporto e sul carattere restrittivo delle norme di esenzione, sono subordinate alla natura esclusiva della prestazione di trasporto. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36-bis d.l. n. 50/2022, di natura retroattiva, conferma che l’esenzione o l’agevolazione operano solo quando le prestazioni turistico-ricreative abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto, senza fornitura di servizi ulteriori non accessori. La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 419/2020, Cass. n. 12599/2014) per affermare che l’esenzione o l’aliquota ridotta sono escluse quando al trasporto si accompagnano prestazioni turistico-ricreative che non siano meramente accessorie, dovendosi valutare l’operazione nel suo complesso alla stregua del criterio della prestazione unica elaborato dalla giurisprudenza unionale.
Quanto alla prova presuntiva, la Corte precisa che la censura di violazione dell’art. 2729 c.c. può prospettarsi solo quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non anche quando la critica si risolva nella mera prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale o di una differente inferenza probabilistica. Nel caso di specie, la valutazione del giudice d’appello, basata su pubblicità e dichiarazioni rese, che i servizi offerti fossero indissolubilmente connessi al trasporto dando luogo a un servizio unico a contenuto turistico-ricreativo, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c. per motivazione apparente in ordine all’esclusione delle obiettive condizioni di incertezza, la Corte lo ritiene infondato: la questione era stata proposta in modo generico dal contribuente, su cui grava l’onere di allegazione e prova, ed era comunque da disattendere nel merito, poiché la norma di interpretazione autentica riguarda solo le ipotesi in cui al trasporto non si accompagnino prestazioni ulteriori, evenienza pacificamente esclusa nel caso concreto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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