Schede carburante necessarie anche per i macchinari da cantiere (Cass. civ. Sez. V n. 7548 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’osservanza delle previsioni regolamentari in materia di documentazione degli acquisti di carburante costituisce condizione imprescindibile per la deducibilità dei costi dal reddito d’impresa e per la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di combustibile. Gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili. Rientrano nella nozione di carburante per autotrazione tutti i combustibili destinati ad alimentare veicoli per i quali il propulsore imprima al mezzo un movimento autonomo, indipendente da spinte o sollecitazioni esterne, compresi i mezzi che, pur adoperati all’interno di un’area di cantiere, siano caratterizzati dalla presenza di un motore in grado di far muovere autonomamente il mezzo.
Il Fatto
La vicenda riguarda il recupero a tassazione, ai fini IVA, IRES e IRAP, di spese per carburante sostenute da una società nell’ambito della propria attività. L’amministrazione finanziaria aveva contestato la deduzione di tali costi, facendo leva sull’assenza delle prescritte schede carburante e sul fatto che alcune fatture risultavano emesse nei confronti di altra società, ancorché riferite allo stesso mezzo.
La società impugnava l’atto impositivo, sostenendo la legittimità della deduzione, trattandosi di acquisto di carburante non per autotrazione, ma per il funzionamento di macchinari e attrezzature di cantiere non destinati a circolare su strada. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, investita dall’appello dell’ufficio, rigettava l’impugnazione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; la società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’obbligatorietà delle schede carburante previste dal regolamento emanato con d.P.R. n. 444 del 1997, abrogato dall’art. 1, comma 926, lettera b), della legge n. 205 del 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma pacificamente applicabile alla controversia in ragione del criterio temporale.
Il Collegio richiama la disciplina regolamentare, che prevede l’istituzione di apposite schede recanti la firma di convalida dell’addetto al distributore, apposta all’atto di ogni rifornimento, e l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre. Su tale base, la Corte ribadisce che l’osservanza degli adempimenti costituisce condizione imprescindibile ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, senza ammettere equipollenti.
La motivazione valorizza il principio già affermato in precedenti arresti, secondo cui rientrano nella nozione di carburante per autotrazione tutti i combustibili destinati ad alimentare veicoli dotati di un propulsore capace di imprimere al mezzo un movimento autonomo. Rilevano, in tal senso, non solo le macchine circolanti su strada, ma anche i mezzi adoperati all’interno di un’area di cantiere, purché caratterizzati dalla presenza di un motore in grado di far muovere autonomamente il mezzo.
Ne deriva che la Commissione regionale si è erroneamente discostata da tali princìpi, ritenendo non indispensabile l’istituzione delle schede carburante anche con riguardo ai macchinari da cantiere. La censura proposta dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., risulta pertanto manifestamente fondata.
La Corte accoglie quindi il ricorso e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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