Costituzione in giudizio tributaria decorre dalla ricezione, non dalla spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 24733 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga del servizio postale universale, decorre non dalla data di spedizione del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno di ricezione del plico da parte del destinatario, o dall’evento che la legge considera equipollente. Non è causa di inammissibilità dell’appello il deposito dell’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, purché nell’avviso la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. In mancanza di tale asseverazione, la mera scritturazione manuale o dattilografica della data non è idonea, salvo che la ricezione sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro un avviso di accertamento e la relativa cartella di pagamento, per maggiori imposte dovute per l’anno 2005 a titolo di IRES, IVA e IRAP.

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo che l’Agenzia non avesse depositato, unitamente al ricorso, la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice d’appello escludeva la rilevanza dell’avviso di ricevimento prodotto, affermando che il termine per la costituzione dell’appellante decorreva dalla spedizione e non dal ricevimento. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle medesime norme. La contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto la censura palesemente fondata, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente o dell’appellante che si avvalga del servizio postale decorre dal giorno di ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione. A sostegno sono citate Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 8124 del 21 marzo 2023 e Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017.

La Corte ha inoltre precisato che non costituisce motivo di inammissibilità il deposito dell’avviso di ricevimento anziché della ricevuta di spedizione, purché nell’avviso la data di spedizione risulti asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario: solo in tal caso, infatti, l’avviso assolve la medesima funzione probatoria della ricevuta di spedizione. In mancanza, la non idoneità della scritturazione manuale o dattilografica può essere superata solo se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.

Ulteriore conferma è tratta da Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 18837 del 10 luglio 2024, secondo cui la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire a tale apposizione altro significato se non quello di attestare la consegna all’ufficio postale.

Nel caso esaminato, la Corte rileva che, a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 24 maggio 2012, l’Agenzia aveva proposto appello con ricorso spedito il 14 dicembre 2012 e ricevuto il 17 dicembre 2012, costituendosi in data 10 gennaio 2013, dunque nel pieno rispetto del termine previsto dal combinato disposto degli artt. 53, comma 2 e 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Tali circostanze risultano desumibili dalla distinta delle spedizioni e dalla copia dell’avviso di ricevimento.

Poiché con il ricorso era denunciato un error in procedendo, la Corte ha ricordato di dover decidere la questione mediante accesso diretto agli atti processuali e ai documenti del fascicolo di merito, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata, richiamando Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 5971 del 12 marzo 2018. Ne deriva che ha errato la Commissione Tributaria Regionale nel dichiarare inammissibile l’appello anziché esaminarne il merito.

Il ricorso è pertanto accolto e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame uniformandosi ai principi richiamati e statuisca sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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