Responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato solo per imposta non per sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 33409 del 21.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 6 d.Lgs. n. 507/1993 individua quale soggetto passivo, tenuto al pagamento in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo di diffusione del messaggio, mentre colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati è obbligato in solido solo per il debito di imposta. L’obbligo di presentazione della dichiarazione previsto dall’art. 8 d.Lgs. n. 507/1993 grava esclusivamente sul soggetto passivo, sicché nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata al soggetto solidalmente responsabile per la violazione degli obblighi dichiarativi altrui. L’omessa dichiarazione giustifica l’applicazione dell’imposta su base annuale, non ridotta al periodo infratrimestrale.
Il Fatto
Un Comune notificava a una società un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa a un determinato anno, con irrogazione della sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione. La pretesa si fondava sulla qualità della società di soggetto al quale si riferiva la merce pubblicizzata su cartelloni stradali ubicati nel territorio comunale. La società impugnava l’atto e chiamava in giudizio la proprietaria degli impianti pubblicitari.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, affermando la solidarietà tra proprietario dell’impianto e produttore della merce e l’insussistenza di un beneficio di escussione o d’ordine. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta l’applicazione del periodo d’imposta su base annua anziché mensile, sostenendo che la solidarietà del soggetto pubblicizzato opererebbe solo per l’imposta infratrimestrale. La Corte ritiene la censura infondata. Dagli artt. 6 e 8 d.Lgs. n. 507/1993 emerge che entrambi i soggetti sono tenuti al pagamento dell’imposta su base annuale quando venga omessa la dichiarazione, e la solidarietà non consente di configurare tante obbligazioni quante sono le campagne pubblicitarie.
Il secondo motivo, invece, è fondato. Il soggetto che produce o vende la merce pubblicizzata non è destinatario dell’obbligo di dichiarazione posto dall’art. 8 d.Lgs. n. 507/1993. Esso risponde in solido per il pagamento dell’imposta, ma non per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni commesse dal soggetto passivo.
La Corte richiama i principi dell’art. 2, comma 2, dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 11, comma 1, d.Lgs. n. 472/1997, oltre all’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, come già evidenziati dalla Corte cost. n. 211/2008. La sanzione è riferibile alla persona che ha commesso la violazione e nessun obbligo dichiarativo grava sull’acquirente degli spazi pubblicitari, estraneo alla violazione.
La sentenza di appello viene censurata per non aver distinto tra imposta e sanzione nell’affermare la responsabilità solidale del soggetto reclamizzato. Il terzo motivo, relativo al dedotto difetto di motivazione dell’avviso per mancata indicazione degli estremi della delibera comunale sulle tariffe, è invece infondato: l’obbligo di motivazione non ricomprende l’allegazione o il riferimento ad atti generali, regolamenti e delibere comunali, soggetti a pubblicità legale e quindi conosciuti, secondo il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità citata.
Ne consegue la cassazione della sentenza sul motivo accolto e la decisione nel merito, con parziale accoglimento del ricorso originario limitatamente alle sanzioni. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Comune, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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