Status di figlio e decorrenza della prescrizione dei diritti connessi (Cass. civ. Sez. I n. 33803 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio, la prescrizione non inizia a decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario o di sentenza di accertamento della genitorialità passata in giudicato. Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino all’autosufficienza economica e il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per omesso riconoscimento e omesso adempimento dei doveri parentali non possono farsi valere prima di quel momento, che segna il dies a quo della prescrizione. Quanto al danno da illecito permanente, occorre altresì accertare che il danneggiato sia pervenuto a una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto, con decorrenza rinnovata ogni giorno fino alla cessazione della condotta dannosa.

Il Fatto

La ricorrente, figlia riconosciuta di un genitore dopo l’accertamento giudiziale della paternità passato in giudicato nel 2015, ha convenuto il padre davanti al Tribunale formulando due domande. Ha chiesto, sia iure proprio sia iure hereditatis, il rimborso del contributo al mantenimento dalla nascita sino all’autosufficienza economica, per le spese sostenute in via esclusiva dalla madre, e il risarcimento del danno endofamiliare, per perdita di chance e per mancato apporto paterno alla sua cura, educazione e protezione.

Il Tribunale ha respinto le domande, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione per il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla madre e quella di prescrizione. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo la legittimazione azionabile solo dal compimento della maggiore età e non dalla nascita, con mantenimento circoscritto a un quadriennio, e prescritte entrambe le azioni perché la vicenda giudiziaria sarebbe iniziata già nel 2005 e nel 1992.

La Motivazione della Corte

I cinque motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente e accolti nei termini indicati. In via preliminare la Corte osserva che il decesso del controricorrente, pur comunicato, non determina l’interruzione del processo di legittimità, dominato da impulso d’ufficio.

Sul rimborso delle spese di mantenimento, la Corte rileva che la ricorrente non ha agito iure proprio per la propria non autosufficienza, ma in qualità di erede della madre, facendo valere un credito già maturato in capo alla dante causa. È pertanto non pertinente il riferimento della Corte d’appello alla legittimazione concorrente del genitore e del figlio. La giurisprudenza costante di legittimità afferma che la prescrizione di quel diritto decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la sentenza di accertamento dello status, che costituisce il dies a quo del termine decennale, principio pacifico e non inficiato dalla possibilità di esercitare l’azione di regresso insieme alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità.

La sentenza di dichiarazione della paternità è qualificata costitutiva: senza di essa lo status non sorge e non può esservi rivendicazione utile dei diritti che vi si accompagnano, ancorché il loro godimento retroagisca alla nascita. Il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento ha azione per il rimborso pro quota, ma non utilmente esperibile prima del passaggio in giudicato.

Analoghe considerazioni valgono per il risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere iure proprio. Accertamento dello status e consapevolezza del pregiudizio non sono condizioni alternative, ma entrambe necessarie. Trattandosi di danno permanente, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo alla prima manifestazione fino alla cessazione della condotta dannosa, ma il dies a quo resta il momento in cui, riconosciuto lo status, il diritto può farsi valere, richiedendosi una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità.

È quindi irrilevante che nel 1992 la ricorrente avesse maturato consapevolezza del danno, poiché quella convinzione soggettiva non aveva avuto riscontro giudiziale né volontario. Essendo la sentenza di accertamento passata in giudicato nel 2015 e l’azione proposta nel 2017, nessuno dei due diritti poteva ritenersi prescritto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che riesaminerà le ulteriori questioni di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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