Notifica ex art. 143 c.p.c. nulla senza effettive ricerche del destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 18749 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può fondarsi sulle sole risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che l’ufficiale giudiziario ne dia espresso conto nella relata. Il medesimo obbligo di ricognizione grava sul messo notificatore degli atti impositivi che intenda procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo della notifica ex art. 140 c.p.c. La mancanza di tali ricerche, e l’erronea qualificazione dell’esito del primo accesso come “indirizzo insufficiente” anziché come irreperibilità del destinatario, determinano la nullità assoluta del procedimento notificatorio della cartella di pagamento.
Il Fatto
Il contribuente riceveva nel 2017 la notifica di un atto di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602/1973, con intimazione al pagamento di tributi, sanzioni e accessori riferiti all’annualità 2012. Affermando di non aver mai ricevuto la cartella presupposta, eccepiva la nullità della notifica e la conseguente decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla pretesa.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso annullando ruoli e cartelle. In riforma, la CTR della Sicilia, sezione distaccata di Messina, dichiarava la legittimità della cartella, ritenendo regolare la notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., per avere il giudice di appello convalidato un procedimento notificatorio attivato in un caso di mera irreperibilità relativa, senza ricerche e senza avviso di deposito presso la casa comunale. Il secondo motivo censura l’applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, essendo la pretesa maturata per tributi del 2012 e conosciuta solo nel 2017.
La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. La legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c. richiede che, dopo il primo accesso negativo, siano svolte opportune ricerche, rimaste senza esito diverso, così da rendere effettivamente sconosciuta la residenza o il domicilio del destinatario.
A sostegno richiama la Sez. 3, ord. n. 40467 del 16/12/2021, secondo cui il ricorso alle formalità per irreperibili non può affidarsi alle mere risultanze di una certificazione anagrafica ma esige effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota, delle quali la relata deve dare espresso conto. Nello stesso senso la Sez. 6-3, ord. n. 8638 del 03/04/2017, che sancisce la nullità della notificazione in difetto di ogni ulteriore indagine documentata nella relata, con obbligo di rinnovo ex art. 291 c.p.c. Apparentemente distonica è la Sez. L, ord. n. 32444 del 08/11/2021, che non richiede a pena di nullità la verbalizzazione delle ricerche, ma solo a condizione che esse siano state concretamente compiute. Per gli atti impositivi, la Sez. 5, ord. n. 8823 del 03/04/2024 conferma l’obbligo di verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
Nel caso concreto la relata non dà conto di alcuna ricerca e il procedimento seguito risulta erroneo in modo evidente. Il tentativo di notifica del 2016 era stato dichiarato negativo per “indirizzo insufficiente”, motivo formalmente non riconducibile all’assenza, all’irreperibilità o al rifiuto del destinatario. Ne deriva che l’atto non è mai stato posto nella disponibilità, neppure legale, del contribuente e che la nullità assoluta della notifica della cartella si riflette sull’atto presupponente l’istanza ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602/1973.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione di Messina, in diversa composizione, per il nuovo esame e l’accertamento in concreto della dedotta decadenza impositiva, oltre che per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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