Nessuna cassazione con rinvio se il motivo omesso è infondato nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 33839 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere confermi il dispositivo della sentenza di appello, con conseguente inutilità del ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto. In tema di imposta di registro, l’onere di provare gli elementi giustificativi della rettifica del valore è a carico dell’Ufficio; il contribuente può limitarsi a contestarli, e la perizia di parte ha valore di indizio, quale documento proveniente da terzo, la cui valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Il ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile, così come quello che ometta di trascrivere, in violazione del principio di autosufficienza, gli atti su cui fonda la censura.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativo all’acquisto di un immobile commerciale. L’Ufficio aveva rideterminato il valore dell’immobile applicando il criterio comparativo del valore venale in libero commercio, sulla base dei valori OMI e di due atti di acquisto di locali similari, pervenendo a un valore di gran lunga superiore a quello dichiarato nell’atto.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo fondati i motivi sul difetto di motivazione e sull’erronea valutazione dell’immobile, anche in considerazione della perizia tecnica prodotta dal contribuente e non contrastata analiticamente dall’Ufficio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, escludendo che la proposta di mediazione precontenziosa, priva di dati tecnici, potesse offrire al giudicante criteri di determinazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’unico profilo di censura dell’Agenzia riguardasse la mancata considerazione della proposta di mediazione.

La Corte ritiene il motivo infondato. Pur avendo la CTR omesso di pronunciarsi espressamente sul principale motivo di appello, trova applicazione il principio per cui, alla luce dell’art. 111 Cost. e dell’art. 384 c.p.c., la Suprema Corte può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. Sez. V n. 16171 del 2017; Cass. Sez. V n. 9693 del 2018).

Nel merito, le censure dell’Agenzia non inficiano l’accertamento del giudice di appello, che ha richiamato i contenuti della sentenza di primo grado: l’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 impone di considerare atti di trasferimento di immobili con analoghe caratteristiche e condizioni, mentre i locali posti a base della comparazione non si trovavano nella stessa via né presentavano le medesime condizioni di quello oggetto di imposizione, ubicato in parte sotto il livello stradale, privo di vetrine e con finestre a bocca di lupo.

La Corte conferma che la perizia stragiudiziale ha valore di indizio, la cui valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. V n. 33503 del 2018; Cass. Sez. V n. 14418 del 2014; Cass. Sez. V n. 6038 del 2022). L’onere di provare gli elementi giustificativi della rettifica grava sull’Ufficio, mentre il contribuente può limitarsi a contestarli (Cass. Sez. V n. 6335 del 2025; Cass. Sez. V n. 24449 del 2022).

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Anche tale motivo è infondato: l’Agenzia sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, e ha omesso di trascrivere la relazione tecnica di parte, in violazione del principio di autosufficienza.

Il ricorso è rigettato con condanna alle spese. La Corte applica inoltre l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dall’art. 380-bis c.p.c.: la novità introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022 codifica, nei casi di conformità tra proposta e decisione, una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna, iscrivibile nel generale divieto di lite temeraria. La ricorrente è condannata al pagamento di una somma equivalente alle spese liquidate in favore dei controricorrenti e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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