Intimazione di pagamento, nessun litisconsorzio necessario con ente impositore (Cass. civ. Sez. V n. 33997 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, tra ente impositore e concessionario del servizio di accertamento e riscossione non è configurabile alcun litisconsorzio necessario. Il contribuente che impugni una cartella o un’intimazione di pagamento per vizi attinenti alla notifica degli atti prodromici può agire indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro, senza che l’omessa notifica del ricorso all’ente impositore determini l’inammissibilità della domanda. Il dovere del concessionario di chiamare in causa l’ente impositore, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, ha natura sostanziale di litis denuntiatio ed è funzionale solo a mettere il terzo in condizione di intervenire; la sua omissione non impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Il principio vale anche per l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, atto tipico assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973.
Il Fatto
Gli eredi di una contribuente defunta impugnano l’intimazione di pagamento emessa dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali per conto di un Comune, deducendo vizi di notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Il ricorso introduttivo risulta notificato al solo Comune, non anche alla concessionaria. I giudici di primo e secondo grado lo dichiarano inammissibile, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ritenendo indispensabile il contraddittorio con il concessionario, unico soggetto legittimato a resistere sulle eccezioni proposte. La questione arriva in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’indirizzo consolidato inaugurato da Sezioni Unite n. 16412 del 2007. Il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione, senza che tra i due sia configurabile un litisconsorzio necessario. Resta fermo l’onere del concessionario di chiamare in giudizio l’ente impositore quando la contestazione investa il merito della pretesa, ex art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, così da andare indenne dalle conseguenze negative della lite.
Il collegio richiama numerosi precedenti conformi, tra cui Sez. V n. 10528 del 2017, Sez. V n. 8295 del 2018 e Sez. Trib. n. 13698 del 2024. L’omessa notifica dell’atto presupposto è vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo; la legittimazione passiva dipende dalle contestazioni del contribuente e il difetto di legittimazione non impone l’integrazione del contraddittorio, ma pone solo una questione di legittimazione.
La chiamata in causa dell’ente impositore ha natura sostanziale di litis denuntiatio: è sufficiente qualunque modalità idonea a portare a conoscenza dell’ente l’esistenza della lite, senza necessità di autorizzazione giudiziaria (Sez. 5^ n. 9250 del 2019).
Il principio è esteso all’intimazione di pagamento, atto riservato alla competenza del concessionario e assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, con funzione di sollecitare il pagamento prima dell’esecuzione forzata. L’eventuale omissione della chiamata non determina l’inammissibilità della domanda né obbliga il giudice a ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Ne discende che l’irregolare notifica del ricorso alla sola concessionaria non poteva inficiare l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio anche nei confronti del Comune. Il primo motivo è accolto, il secondo assorbito; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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