Eccezione riconvenzionale del conduttore nel giudizio del curatore (Cass. civ. Sez. III n. 13345 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può far valere, in via di eccezione riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il Fallimento, senza che operi il rito speciale di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 ss. l. fall. La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa, ma dal risultato processuale perseguito: nel secondo caso la pretesa è diretta soltanto al rigetto, totale o parziale, della domanda attrice. Ne consegue che il giudice del merito, ove abbia qualificato come domanda autonoma ciò che costituisce eccezione riconvenzionale, viola i principi in tema di compensazione e di limiti del tema decidendum, fermo restando l’accertamento della tempestiva introduzione del fatto nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società di leasing aveva stipulato con una società utilizzatrice un contratto avente ad oggetto un immobile. Il contratto si era risolto per effetto di una clausola risolutiva espressa attivata dalla concedente. Fallita l’utilizzatrice, il curatore agiva per il recupero delle somme; la concedente, a sua volta, chiedeva la liquidazione dell’equo indennizzo e il risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda di nullità per omessa allegazione del contratto e accolto quella restitutoria del Fallimento, ritenendo tardiva la richiesta risarcitoria della concedente. La Corte d’appello confermava, escludendo l’applicazione dell’art. 72 l. fall. e della l. n. 124/2017 per la sua irretroattività, e qualificando la pretesa della concedente come domanda tardiva. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina tre motivi. Con il primo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sugli effetti della risoluzione regolati da una clausola penale contenuta nel contratto. Il motivo è inammissibile: chi denuncia un error in procedendo deve dimostrare di avere ritualmente e inequivocamente formulato l’istanza nel merito e di riportarla puntualmente nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza. Poiché la clausola penale integra un’eccezione in senso stretto, il giudice non è tenuto a pronunciarsi d’ufficio, spettando alla parte interessata invocarne l’applicazione.

Il secondo motivo è infondato. Le Sezioni Unite hanno escluso l’efficacia retroattiva della cd. legge sulla concorrenza: per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore, e rispetto ai quali il fallimento dell’utilizzatore sia intervenuto successivamente, resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica, per quest’ultimo, della disciplina dell’art. 1526 cod. civ. L’applicazione analogica operata dalla Corte d’appello è dunque corretta.

Il terzo motivo è fondato. Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione, in via riconvenzionale, il proprio controcredito verso il Fallimento: l’eccezione mira soltanto a neutralizzare la domanda attrice e non opera, in tal caso, il rito speciale di accertamento del passivo. La ricorrente, chiedendo di accertare il diritto all’indennizzo e al risarcimento, ha fatto valere un controcredito per paralizzare la domanda del Fallimento. La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale dipende dall’oggetto e dal risultato processuale perseguito: nel secondo caso non sussistono limiti all’ampliamento del tema della controversia, purché il giudice accerti la tempestiva introduzione del fatto in primo grado ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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