Ipoteca esattoriale iscrivibile anche senza presupposti dell’espropriazione (Cass. civ. Sez. V n. 34127 del 25.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 77, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’Agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca esattoriale anche in assenza dei presupposti previsti per l’espropriazione forzata dall’art. 76, commi 1 e 2, del medesimo d.P.R., purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore a ventimila euro. L’ipoteca costituisce misura di tutela preordinata del credito, con funzione di garanzia e cautela, e non integra di per sé atto di inizio della procedura espropriativa. Ne consegue che la lettura congiunta degli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602/1973, che subordini l’iscrizione ai presupposti dell’espropriazione, è errata.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, dichiarando la nullità dell’iscrizione ipotecaria comunicata dall’Agente della riscossione. Il giudice di appello riteneva che l’iscrizione fosse preclusa ogni volta in cui risultasse impossibile procedere a esecuzione forzata ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 602/1973, e cioè sia quando il contribuente sia proprietario dell’unica abitazione di residenza, sia quando il credito sia inferiore a centoventimila euro.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602/1973, mentre il contribuente resisteva con controricorso. Il ricorso era fissato per l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il motivo ammissibile, perché verte su questione di mero diritto e non richiede alcun nuovo accertamento fattuale, e fondato nel merito. La lettura congiunta degli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602/1973 operata dai giudici di appello non è condivisibile.

Nella formulazione attuale, l’ipoteca esattoriale rappresenta un presupposto dell’espropriazione immobiliare, che resta vietata — a prescindere dall’entità del debito — nei casi indicati dall’art. 76, comma 1, lettere a e b, del d.P.R. n. 602/1973, salvo il decorso di sei mesi dall’iscrizione senza estinzione del debito. La fattispecie in esame non riguarda però la legittimità dell’espropriazione, bensì i presupposti di iscrivibilità dell’ipoteca, che è atto preordinato all’esecuzione, con funzione di garanzia e di cautela.

Tale ipoteca può essere iscritta, ai sensi dell’art. 77, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore a ventimila euro. La disposizione, applicabile ratione temporis, è stata introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. h), d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013.

La Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 15567/2025 e, in precedenza, Cass. n. 13618/2018, nonché l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 19967/2014, secondo cui l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita a una procedura alternativa all’esecuzione vera e propria. Ribadisce quindi il principio di diritto per cui l’Agente può iscrivere l’ipoteca anche in assenza dei presupposti dell’espropriazione, come misura di tutela preordinata del credito.

La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto necessari, per l’iscrizione ipotecaria, i presupposti dell’espropriazione richiamando giurisprudenza relativa al previgente testo normativo. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della vicenda e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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