Omessa liquidazione spese giudizio di rinvio e vizio di omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. V n. 34123 del 25.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata statuizione sulle spese del giudizio costituisce omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta e integra un vizio della sentenza, non una mera irregolarità. Tale vizio è deducibile in Cassazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Il giudice che definisce il giudizio con provvedimento a contenuto decisorio è tenuto a pronunciarsi, con accoglimento o rigetto, sulla domanda di liquidazione delle spese. Ove non vi siano questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Con sentenza n. 29226/23 la Cassazione, accogliendo il ricorso di un contribuente, aveva cassato con rinvio una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, relativa al capo sulla compensazione delle spese dei giudizi di ottemperanza. Riassunta la causa davanti al giudice di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10725/2024, ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dei due giudizi di ottemperanza e del giudizio di legittimità.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del contribuente originario, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. Il ricorso censura la mancata liquidazione delle spese del giudizio di rinvio promosso davanti alla giurisdizione tributaria.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di rinvio. Secondo la Corte, la mancata statuizione sulle spese dà luogo a una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, poiché il giudice non ha deciso su una domanda ritualmente proposta, che richiedeva una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Il Collegio richiama un consolidato orientamento, citando Sezioni Unite n. 19137 del 2023, n. 9785 del 2022, n. 4012 del 2013, n. 13513 del 2005, n. 2869 del 1995 e n. 12297 del 1993: l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio è vizio deducibile con i mezzi di impugnazione.

Quanto al veicolo processuale, la Corte precisa che il vizio è prospettabile in Cassazione attraverso l’error in procedendo da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., richiamando Cass. n. 23649 del 2023, n. 13590 del 2021 e n. 6835 del 2017.

Alla luce di tali principi il motivo è accolto, avendo la Corte di Giustizia Tributaria omesso di liquidare le spese del giudizio davanti a sé promosso. Non essendovi questioni di fatto da analizzare, la causa è decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con condanna dell’Agenzia delle Entrate, soccombente nel giudizio di rinvio, al pagamento delle spese di quel giudizio e di quelle di legittimità, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *