Esenzione IMU abitazione principale subordinata alla residenza anagrafica del possessore (Cass. civ. Sez. 5 n. 10049 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, l’esenzione per l’abitazione principale spetta in via esclusiva alla persona fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile che vi abbia fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica. Il beneficio non è riconosciuto al nucleo familiare di per sé, né può essere invocato dal possessore che non risieda anagraficamente nell’immobile, ancorché altri componenti del nucleo familiare vi dimorino. La verifica dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale va effettuata in capo al titolare del diritto sull’immobile, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. In materia di IMU non trova applicazione l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, proprio dell’ICI, che consentiva di superare la presunzione di coincidenza con le risultanze anagrafiche.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune gli richiedeva il pagamento dell’IMU 2013 relativamente a un immobile di categoria A/2 e a due di categoria C/6, contestando il difetto di motivazione dell’atto e la mancata applicazione dell’esenzione per abitazione principale.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo insussistente il requisito della residenza anagrafica del contribuente presso l’immobile. L’appello avverso tale decisione era respinto dalla Commissione tributaria regionale, che negava il beneficio per il medesimo difetto. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina la censura con cui il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, assumendo che l’esenzione dovesse spettare in ragione della residenza degli altri componenti del nucleo familiare nell’immobile, ancorché egli non vi risultasse anagraficamente residente.
Il motivo è ritenuto infondato. La Corte richiama il coordinamento sistematico tra l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, che individua i soggetti passivi dell’imposta, e gli artt. 8, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 e art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, che esentano dall’imposta l’abitazione principale. Ne desume che il beneficio spetta esclusivamente alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull’immobile che vi abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica, come ribadito da Cass. n. 5445/2025.
La Corte precisa che il concorso tra residenza anagrafica e dimora abituale resta imprescindibile anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, la quale ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la residenza del nucleo familiare del possessore. Tale pronuncia, nel ritenere illegittima la norma che richiedeva la residenza del nucleo familiare, conferma che il beneficio segue il possessore dell’immobile ove egli dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
La Corte esclude altresì che l’esenzione IMU possa giovarsi del meccanismo probatorio dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, applicabile alla sola ICI e non richiamato dalla disciplina IMU. Poiché la sentenza impugnata aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, il difetto della residenza anagrafica del contribuente — circostanza peraltro mai contestata — la decisione della CTR è ritenuta conforme al diritto vivente.
Il ricorso è rigettato. La Corte condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della controparte e della cassa delle ammende. Dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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