Vittime del dovere: nesso con il servizio e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34377 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in sede amministrativa della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate dal militare non vincola il giudice civile chiamato ad accertare lo status di vittima del dovere. L’elemento costitutivo del diritto, costituito dal nesso tra i fatti e le ragioni del servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 563, lettera a), della legge n. 266 del 2005, è oggetto di un accertamento di fatto che può essere escluso in esito a una complessiva disamina delle risultanze probatorie, senza che ciò integri probatio diabolica o inversione dell’onere della prova. In regime di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è precluso e la censura non può tradursi nella richiesta di revisione degli accertamenti di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo dei carabinieri, ha riportato lesioni il 27 gennaio 1985 in occasione dell’esplosione di due colpi d’arma da fuoco ad opera di ignoti. Ha chiesto il riconoscimento dei benefici connessi allo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato, assumendo la dipendenza dei fatti dalle proprie attività di contrasto alla criminalità.
Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato le domande. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 301 del 2021, ha respinto il gravame, negando il nesso eziologico con le ragioni di servizio sulla base delle risultanze delle indagini preliminari e degli esiti del giudizio penale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e l’illogicità della motivazione, valorizzando il riconoscimento amministrativo dell’equo indennizzo di quinta categoria, della pensione privilegiata e dello speciale distintivo per i feriti in servizio. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., prospettando una probatio diabolica a carico del ricorrente.
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili. Il fulcro della decisione impugnata non risiede in un’accezione restrittiva del legame con il servizio, né nella sua esclusione basata sul mero dato dell’estraneità dei fatti all’orario di lavoro. I giudici d’appello, senza violare le regole di riparto del onere probatorio, hanno escluso in punto di fatto che la vicenda fosse ascrivibile alle attività di contrasto alla criminalità e alla fattispecie tipizzata.
Sul piano processuale, il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è precluso, poiché la pronuncia d’appello ha confermato quella di prime cure essenzialmente per le medesime ragioni di fatto, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e, in termini coincidenti, dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.. La censura non consente di contrapporre alla valutazione complessiva delle risultanze processuali una diversa interpretazione, come affermato da Cass., sez. II, n. 20553 del 2021.
Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto recessivo il riconoscimento amministrativo al cospetto di un più ampio esame, ricostruendo l’attività investigativa che aveva privilegiato il movente passionale e aveva invano esplorato l’ipotesi di una connessione con i compiti di servizio. Gli imputati furono assolti per non aver commesso il fatto. I giudici hanno così attribuito forza persuasiva preminente ai dati oggettivi delle indagini e del processo, con motivazione conforme all’art. 111, sesto comma, Cost. Contro tale valutazione di stretto merito si infrangono i motivi, volti a ridiscutere il coordinamento delle risultanze compiuto nei gradi di merito. Ne deriva la condanna alle spese e l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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