Compensazione delle spese di appello per gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. II n. 3469 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, sancita dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., risponde a una nozione elastica che ricomprende situazioni di obiettiva incertezza e le peculiarità della dinamica processuale, purché le ragioni siano specifiche e verificabili e non si traducano in affermazioni generiche o illogiche. Il giudice di legittimità può sindacare la motivazione quando il giudice di merito si limiti a un’enunciazione astratta o non puntuale. Il divieto di reformatio in peius impedisce, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, di modificare la statuizione sfavorevole all’impugnante, anche quando la motivazione della sentenza impugnata richieda correzione.
Il Fatto
Un avvocato ottiene, in primo grado, la condanna della società cliente al pagamento del compenso professionale. Nella sentenza il Tribunale omette di indicare l’importo liquidato per le spese e riporta in modo erroneo il cognome del professionista.
L’avvocato propone appello chiedendo la correzione degli errori materiali. La Corte d’appello accoglie il gravame, liquida le spese di primo grado in suo favore e compensa quelle del grado, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni nel fatto che il gravame si era reso necessario per l’erroneo diniego della correzione, in difetto di opposizione della controparte rimasta contumace. Il professionista ricorre in cassazione censurando la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che la mancata opposizione della controparte non integri una grave ed eccezionale ragione e che l’erroneità del provvedimento di primo grado costituisca l’ordinario presupposto del giudizio di appello, non una ragione derogatoria.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis, riporta a una nozione elastica. Il sindacato di legittimità non può spingersi a misurare gravità ed eccezionalità, salvo che all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Le ragioni non possono essere illogiche o espresse con formule generiche.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva ravvisato le gravi ed eccezionali ragioni nella circostanza che il gravame dell’appellante, vittorioso in primo grado, si era reso necessario a causa dell’ingiustificato diniego opposto dal Tribunale all’istanza di correzione dell’errore materiale del dispositivo, che aveva condannato alle spese ma omesso di indicare l’importo liquidato.
La decisione è conforme a diritto, ma la motivazione va corretta. Le ragioni derogatorie risiedono nella peculiarità della dinamica processuale: il Tribunale avrebbe dovuto correggere il dispositivo; l’appellante, anziché impugnare la sentenza pur essendo vittorioso e non soccombente, avrebbe dovuto reiterare la richiesta di correzione al giudice che vi era incorso; la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione.
Tuttavia la pronuncia non è modificabile. In assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, opera il divieto di reformatio in peius: il giudice dell’impugnazione può correggere, modificare o integrarne la motivazione anche d’ufficio, purché la modifica non riguardi statuizioni non impugnate. La decisione non può risultare più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto sia stata la sentenza impugnata. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese di legittimità per la mancata costituzione della controparte.
Nota della Redazione
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