Opposizione allo stato passivo e onere della prova del pagamento del TFR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 55 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, quale giudizio ordinario di cognizione soggetto alle regole generali in tema di onere della prova, l’opponente è tenuto a provare la sola fonte negoziale o legale del proprio diritto di credito e il relativo termine di scadenza, mentre la curatela è gravata dell’onere della prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione, compreso l’avvenuto pagamento. Il documento di unilaterale provenienza dalla controparte datrice, contestato dal lavoratore come inveritiero, non integra gli estremi del disconoscimento di scrittura privata ex art. 214, primo comma, cod. proc. civ., poiché difettano i presupposti di diretta provenienza della scrittura dal soggetto che intenda disconoscerla e di contestazione formale e inequivoca. Non sussiste violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e valutato la contestazione e i capitoli di prova dedotti, rendendo pronuncia sul fatto estintivo allegato in via di eccezione.
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della propria datrice di lavoro, limitatamente all’esclusione del credito insinuato a titolo di T.f.r.. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 10 luglio 2020, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo documentato il pagamento del trattamento di fine rapporto sulla base del CUD depositato dallo stesso lavoratore, in assenza di contestazioni alle relative risultanze e reputando inammissibili, per inidoneità e inattendibilità dei soggetti indicati, i capi di prova orale dedotti.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità del decreto per omessa pronuncia sul disconoscimento della veridicità del CUD e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per erronea ripartizione dell’onere probatorio. Il fallimento, ritualmente intimato, non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte rileva l’inconferenza del richiamo al disconoscimento di scrittura privata, non configurandosene gli elementi costitutivi, i quali postulano la diretta provenienza della scrittura o della sottoscrizione dal soggetto che intenda disconoscerla al fine di privarla di efficacia probatoria in proprio danno. Il compimento dell’atto deve avvenire in modo formale e inequivoco, restando inidonea una contestazione generica o implicita, frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti, come affermato da Cass. n. 12448 del 2012 e Cass. n. 17313 del 2021.
Nel caso concreto, osserva la Corte, si trattava piuttosto della contestazione, da parte del lavoratore, del valore probatorio di un documento di unilaterale provenienza dalla controparte datrice, poi fallita. Il Tribunale, valutati anche i capitoli di prova dedotti e giudicati inidonei a contrastare gli elementi presuntivi addotti dal curatore, ha comunque reso una pronuncia argomentata sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato in funzione di eccezione ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Deve pertanto escludersi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., come confermato da Cass. n. 2153 del 2020 e Cass. n. 459 del 2021.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ribadisce che anche il procedimento di opposizione allo stato passivo, in quanto giudizio ordinario di cognizione soggetto alle regole generali in materia di onere della prova, comporta l’obbligo dell’opponente di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto di credito e, per converso, l’onere della curatela di dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (Cass. n. 5847 del 2021).
Vige il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l’adempimento deve provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo costituito dall’avvenuto pagamento (Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 826 del 2015). Nel caso di specie il Tribunale ha rispettato tale ripartizione, cosicché la doglianza si risolve nella sostanziale contestazione della valutazione probatoria, non integrante violazione dell’art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).
Il ricorso è dunque rigettato, con esenzione da provvedimenti sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difese, e con raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019).
Nota della Redazione
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