Privilegio cooperativo e prevalenza del lavoro dei soci (Cass. civ. Sez. I n. 54 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di privilegio riconosciuto alle cooperative di produzione e lavoro dall’art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., i requisiti richiesti sono l’iscrizione presso la camera di commercio quale ente cooperativo (o altra equipollente), l’effettività e pertinenza del lavoro dei soci rispetto all’attività dell’ente e la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci. Non è invece necessario che il lavoro dei soci prevalga anche su ogni altro fattore della produzione, ivi compreso il capitale investito. La Corte di cassazione, investita della violazione dell’art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., dichiara inammissibile il ricorso per difetto di argomenti idonei a mutare l’indirizzo consolidato, confermando la condanna alle spese e il contributo unificato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal credito vantato da una società cooperativa di produzione e lavoro, per la fornitura di serramenti e infissi, nei confronti di un consorzio nel periodo 2007-2010. Il credito, di importo superiore a cinquecentomila euro oltre Iva, era stato qualificato come chirografario dagli organi della procedura di concordato preventivo del consorzio.
La cooperativa ha adito il Tribunale competente, ottenendo il riconoscimento della natura privilegiata del credito. La decisione è stata confermata in appello. Sopravvenuto il fallimento del consorzio, la procedura ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla cooperativa con controricorso e memorie difensive.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza territoriale per violazione dell’art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., sostenendo che, ai fini del privilegio, sarebbe necessaria la prova della prevalenza del lavoro dei soci non solo rispetto a quello dei non soci, ma anche rispetto a ogni altro fattore produttivo, incluso il capitale impiegato. Lamenta inoltre l’asserita irrilevanza della questione sulla natura interpretativa dell’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 68/2013.
La Corte rileva che la questione giuridica centrale attiene all’individuazione dei requisiti del privilegio cooperativo. Richiamando l’orientamento consolidato, il Collegio osserva che i giudici di merito hanno deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorso offra argomenti per un mutamento di indirizzo.
Il percorso argomentativo muove dalla legge n. 1577 del 1947, cd. legge Basevi, e in particolare dall’art. 23, per individuare il fondamento del privilegio. La Corte conferma che i requisiti sono tre: l’iscrizione camerale (o equipollente), l’effettività e pertinenza del lavoro dei soci rispetto all’attività dell’ente, e la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci.
È invece esclusa la rilevanza di ulteriori requisiti, come la prevalenza del lavoro dei soci rispetto al capitale investito. Tali requisiti sono ritenuti arbitrari e di difficile accertamento concreto, oltre che espressivi di una concezione del fenomeno cooperativo che trascura il progresso tecnologico e la necessità, per le imprese, di adeguati strumenti anche sotto forma di capitali. L’orientamento è ribadito da numerose pronunce, tra cui Cass. n. 2984/1997 e, più di recente, Cass. n. 19231/2023.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.