Valore indiziario delle dichiarazioni di terzo e divieto di presunzioni a catena (Cass. civ. Sez. V n. 61 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario le dichiarazioni di terzo sostitutive di atto notorio non sono assimilabili alla prova testimoniale, preclusa dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, ma costituiscono indizio ammissibile e utilizzabile da entrambe le parti, nel rispetto del principio di parità delle armi. Esse hanno valore meramente indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva solo in presenza di altri elementi di riscontro; la loro pluralità e concordanza non è di per sé sufficiente. Nell’ordinamento non esiste il divieto di presunzioni di secondo grado o a catena: il fatto noto accertato mediante presunzioni gravi, precise e concordanti può fondare una ulteriore inferenza presuntiva. Resta fermo che il giudice di legittimità non può rivalutare l’efficacia probatoria degli elementi esaminati dal giudice di merito.

Il Fatto

Due contribuenti ricorrono per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto i loro ricorsi contro gli avvisi di accertamento. Per l’anno 2007 l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi imputati a una società cooperativa, ritenuta non svolgere attività di mutualità prevalente e riqualificata come società di fatto riferibile ai due soci amministratori.

La questione approda in Cassazione sulla contestazione del valore probatorio delle dichiarazioni rese da alcuni soci alla Guardia di Finanza e sulla dedotta illegittimità del ricorso a presunzioni per dimostrare l’esistenza della società di fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 39 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR attribuito pieno valore probatorio a dichiarazioni di terzi. La Corte lo dichiara infondato. In linea teorica è corretto riconoscere a tali dichiarazioni mero valore indiziario, elevabile a prova solo con altri elementi di riscontro, anche quando siano plurime e concordi. Nel caso concreto la censura non è pertinente, perché i giudici di appello hanno contestualizzato le dichiarazioni con le emergenze documentali, in particolare con i documenti dell’impresa indicanti le “trasferte Italia esenti”, da cui emergeva la corresponsione di indennità senza titolo.

Il secondo motivo deduce la violazione del divieto di doppia presunzione. La Corte replica che quella che i ricorrenti configurano come prima presunzione — la fittizietà dell’inquadramento mutualistico — non integra una presunzione semplice, ma deriva da un prudente esame delle risultanze istruttorie. Quanto al dedotto divieto di presunzioni a catena, la Corte ne afferma l’inesistenza nell’ordinamento: il principio praesumptum de praesumpto non admittitur non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né ad altra norma, e il fatto noto accertato in base a presunzioni gravi, precise e concordanti può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza.

Nel caso di specie la CTR ha comunque desunto gli elementi della società di fatto da una autonoma serie di elementi — conferimento di beni e servizi, esercizio in comune di attività economica, divisione degli utili, esclusione dei soci dalla vita partecipativa — operando un accertamento positivo fondato su dati concreti. La Corte ribadisce infine di non poter direttamente valutare l’efficacia probatoria dei singoli elementi, non essendo il giudizio di legittimità la sede per un giudizio di merito di terzo grado.

Il terzo motivo, sull’asserito mutamento della causa petendi, è dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto l’atto di accertamento, e comunque infondato. Il quarto motivo, per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile per plurimi profili. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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