Ragioni d’urgenza e termine dilatorio: no alla scadenza decadenziale (Cass. civ. Sez. V n. 210 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 richiede specifiche ragioni di urgenza, valutate secondo un giudizio prognostico ex ante, relazionato a elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’atto, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’amministrazione finanziaria. Tali ragioni devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e non possono essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa, né nei medesimi fatti posti a fondamento della pretesa impositiva. L’atto impugnato, integrato dagli atti richiamati o allegati, individua le ragioni di fatto e i presupposti di diritto della pretesa.

Il Fatto

Una società ha impugnato un avviso di accertamento per il 2008, con cui l’amministrazione finanziaria aveva determinato maggiori ricavi e recuperato costi ritenuti indeducibili, accertando un reddito d’impresa di molto superiore a quello dichiarato, con conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA. L’atto era stato notificato prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha rigettato il ricorso, ravvisando ragioni d’urgenza e ritenendo correttamente motivato l’accertamento induttivo. L’appello del contribuente è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha confermato la ricorrenza delle gravi ragioni d’urgenza e la prova dei maggiori ricavi, desunta dagli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, riguardano la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 12, comma 7, della l. n. 212/2000. La Corte ricostruisce la regola: le ragioni d’urgenza vanno accertate con giudizio prognostico ex ante e devono fondarsi su elementi esterni alla sfera dell’ente impositore, non sulla prossima scadenza del termine decadenziale.

Il primo motivo è infondato. La CTR ha ancorato le ragioni d’urgenza al verbale della Guardia di Finanza, richiamato dallo stesso avviso, dal quale emergeva il rischio che i soggetti coinvolti potessero elidere gli accertamenti per conservare il vantaggio fiscale. Non vi è quindi violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: l’atto impugnato, integrato dagli atti richiamati o allegati, individua le ragioni di fatto e i presupposti di diritto della pretesa (Cass. n. 24417 del 2018; Cass. n. 10806 del 2012; Cass. n. 17231 del 2019).

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché meramente valutativo, e comunque infondato: la ragione d’urgenza non è stata ravvisata negli stessi fatti posti a base della contestazione, ma in ulteriori vicende riguardanti soggetti terzi, rispetto alle quali la tempestiva iniziativa dell’Ufficio tendeva a evitare nuove violazioni fiscali.

Il terzo motivo, sulla motivazione asseritamente apparente, è infondato. La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza, apparente motivazione, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. sez. un. n. 22232 del 2016). Nel caso concreto, nonostante la sinteticità della parte motiva, la motivazione esiste e consente il controllo del percorso logico-giuridico svolto.

Il quarto motivo, relativo all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, è inammissibile perché rimette in discussione l’accertamento in fatto del giudice di merito, ed è comunque infondato. Il metodo analitico-induttivo consente di determinare i maggiori ricavi anche con presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., calcolando la media aritmetica o ponderata dei ricarichi (Cass. n. 18695 del 2018), e ammette la traslazione dell’accertamento basato su un anno d’imposta ad altri antecedenti (Cass. n. 11717 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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