L’onere di provare le ritenute operate dal sostituto grava sul contribuente che ne chiede lo scomputo (Cass. civ. Sez. 5 n. 18507 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che chiede di scomputare le ritenute d’acconto è tenuto a provare che queste siano state effettivamente operate dal sostituto d’imposta e che il compenso sia stato corrisposto al netto delle stesse. Le fatture emesse dal professionista non assolvono a tale onere, costituendo un atto della stessa parte che non può provare l’entità del pagamento ricevuto. In mancanza di tale prova, il contribuente è tenuto al pagamento delle sanzioni per il maggior reddito percepito, non essendo configurabile alcuna responsabilità del sostituto per l’omesso versamento. La certificazione delle ritenute può essere validamente sostituita da documentazione bancaria o atto notorio che comprovi l’importo del compenso netto percepito.
Il Fatto
A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, l’Amministrazione finanziaria rilevava l’omesso versamento di ritenute da parte di un committente di un libero professionista e recuperava a tassazione il maggior reddito. Dopo un confronto con il contribuente, la pretesa veniva ridotta e si procedeva alla notifica di una cartella di pagamento.
Il professionista impugnava l’avviso di rettifica e la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo di non essere debitore per somme non riscosse a causa dell’inadempimento del committente nel versamento delle ritenute. I ricorsi venivano riuniti e rigettati per carenza di prova, con conferma in appello da parte della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato la questione centrale relativa all’onere probatorio gravante sul sostituito che pretende di scomputare le ritenute, rigettando la tesi del contribuente, secondo cui la prova sarebbe offerta dalle fatture dal medesimo emesse. La fattura è un atto proprio della parte, confezionato in proprio, e solo in casi particolari può assumere rilievo processuale a favore di chi l’ha emessa: essa non può dimostrare l’entità di un pagamento ricevuto.
La controversia riguarda la prova che il sostituto abbia effettivamente operato le ritenute, anziché aver corrisposto al professionista l’intero compenso pattuito. Su questo punto, l’Amministrazione finanziaria ha agevolato il contribuente con la Risoluzione n. 68/E del 2009, che indica gli strumenti probatori ammissibili, quali la documentazione bancaria comprovante l’importo del compenso netto percepito, ovvero un atto notorio sottoscritto dall’interessato.
La Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, concernente l’illegittima applicazione delle sanzioni. Non essendo provata la qualifica di sostituito del committente, l’esenzione da sanzioni non opera, dovendo il contribuente rispondere per il maggior reddito conseguito. Nella specie, la censura è stata comunque esaminata nel merito, con applicazione del principio per cui la Corte di legittimità è tenuta a pronunciarsi sulla questione di diritto anche in assenza di esplicita pronuncia del giudice di merito, come affermato da Cass. sez. V n. 21968 del 2015.
Quanto alla dedotta obiettiva incertezza normativa, la Corte ha escluso che la disciplina dell’art. 22 del Tuir presenti profili di ambiguità tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni, precisando che la Risoluzione ministeriale non integra una fonte normativa, ma costituisce uno strumento di ausilio probatorio per il contribuente. Parimenti infondato è risultato il terzo motivo riguardante la motivazione della cartella esattoriale, la cui redazione conforme al modello ministeriale e la previa notifica dell’avviso di rettifica hanno escluso qualsiasi lesione del diritto di difesa.
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Nota della Redazione
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