Motivazione apparente della sentenza tributaria e minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 18654 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta dal vizio di motivazione apparente, denunziabile in sede di legittimità, la sentenza che, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio ricorre, in particolare, quando la motivazione è basata su affermazioni generali e apodittiche, con obliterazione delle circostanze del caso concreto, sì da risultare inidonea a consentire la comprensione della ratio decidendi. Una motivazione siffatta non rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. e impone la cassazione della sentenza con rinvio.

Il Fatto

Il contribuente, che aveva effettuato numerose transazioni di vendita on line, impugnava un accertamento fondato su movimentazioni bancarie e su una percentuale di ricarico applicata nella misura del 50 per cento. La commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, non risultando provata la non redditualità delle movimentazioni né contestata con elementi oggettivi la percentuale di ricarico.

La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, ritenendo condivisibile l’assunto dell’ufficio sulla mancata dichiarazione dei redditi da commercio, ma giudicando incongrua la percentuale applicata rispetto al commercio on line, caratterizzato da prezzi ridotti e competitivi, e rilevando l’inserimento di voci non riferibili al totale dei ricavi. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza, priva delle richieste delle parti e della succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il giudice di seconde cure, dopo aver ricostruito gli esiti del giudizio di primo grado, aveva affermato la condivisibilità dell’assunto dell’ufficio sulla evasione dei redditi da commercio, ma aveva poi ritenuto incongrua la percentuale applicata al commercio on line. Tale statuizione, per la Suprema Corte, si palesa generica ed apodittica e, dunque, apparente.

Ricorre il vizio di motivazione apparente, denunziabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando la sentenza, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.

Sul punto la Corte richiama i propri precedenti: Cass. n. 6758 del 2022 e Cass. n. 13977 del 2019. La motivazione è, inoltre, apparente quando è basata su una affermazione generale e astratta, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto e dunque inidoneità ai fini della comprensione della ratio decidendi: è citata Cass. n. 4166 del 2024.

La sentenza impugnata, in conclusione, non rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., non rendendosi comprensibile l’iter logico-argomentativo del giudice di merito. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di Giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, che determinerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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