Definizione agevolata e dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 226 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avente ad oggetto atto impositivo ricompreso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, la regolare presentazione della domanda di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 determina la dichiarazione di estinzione del processo, in applicazione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, purché non sia intervenuto diniego ai sensi del comma 200 della stessa disposizione. La declaratoria resta subordinata alla verifica, da parte del giudice di legittimità, dell’inserimento della controversia nel predetto elenco, che documenta la definizione nelle forme di legge. Le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Il Fatto

La contribuente aveva ricevuto la notifica di tre avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, relativi ad IRPEF per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. La rettifica era fondata sull’art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973, per l’accertata incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva posseduti; l’Ufficio rideterminava il reddito e le maggiori imposte per ciascun anno.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto integralmente il ricorso, annullando gli accertamenti. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Ufficio. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia non ha depositato controricorso. Prima della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che in data 11 ottobre 2023 la ricorrente ha depositato istanza con cui ha chiesto la dichiarazione di estinzione, affermando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022, allegano copia della domanda e delle ricevute di presentazione. La Corte dà atto che tale adesione risulta dall’apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate.

Il contenzioso ha ad oggetto atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, disposizione espressamente diretta alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.

Ne consegue, in virtù del comma 198 dell’art. 1 della legge citata e in assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione, la dichiarazione di estinzione del processo. La Corte precisa che resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

Quanto alle spese, esse restano a carico di chi le ha anticipate, come prescritto dall’ultimo periodo del citato comma 198. Il percorso argomentativo non investe nel merito i tre motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla declaratoria di estinzione per la sopravvenuta definizione agevolata del rapporto tributario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *