Inammissibile il motivo di cassazione che non argomenta la violazione di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21925 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche mediante argomentazioni specifiche ed esaurienti, idonee a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato contrastino con le norme invocate o con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità. È pertanto inidonea la deduzione che si limiti alla mera indicazione delle singole norme che si assumono violate. Quando la censura investe la nullità del procedimento o della sentenza per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti, purché il ricorrente rispetti le prescrizioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Il difetto di autosufficienza del ricorso, per mancata trascrizione degli atti su cui la censura si fonda, impedisce tale esame e travolge anche il motivo relativo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori.

Il Fatto

Le ricorrenti, già dipendenti di una società operante nel settore dei servizi di stenotipia in favore degli uffici giudiziari, agivano in giudizio per ottenere la condanna in solido del Ministero della Giustizia, del consorzio committente e della curatela fallimentare al pagamento di differenze retributive maturate per un numero di ore lavorate superiore a quello pattuito nel contratto individuale.

Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di allegazione dei presupposti giustificativi delle pretese. La Corte d’appello di Palermo confermava la decisione, ritenendo le circostanze esposte nel ricorso originario prive di sufficienti riferimenti spazio-temporali e non sanate dalle tabelle riepilogative della consulenza di parte. Le lavoratrici ricorrevano allora per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 2719 e 2729 cod. civ. e con gli artt. 99, 112, 115, 414 cod. proc. civ. e 36 Cost., lamentando l’erronea affermazione del difetto di compiuta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.

Richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità, il Collegio ribadisce che il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente il contrasto tra le affermazioni in diritto del giudice del merito e le norme invocate, risultando invece inidoneamente formulata la deduzione di errori individuati attraverso la mera indicazione delle singole norme che si pretendono violate.

Nel caso concreto le ricorrenti hanno omesso di indicare partitamente, in relazione a ciascuna norma richiamata in rubrica, le ragioni dell’errore in diritto ascritto alla sentenza. Le censure formulate investono in realtà la valutazione del giudice di appello, confermativa di quella del primo giudice, in punto di inadeguatezza del compendio allegatorio dell’atto introduttivo, destinato a sorreggere la pretesa patrimoniale relativa alle ore asseritamente lavorate in più.

Il Collegio applica quindi il principio delle Sezioni Unite n. 8077 del 2012: quando è denunciato un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non è investito del solo esame della logicità della motivazione, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia proposta in conformità alle regole del codice di rito. Tale condizione non ricorre, poiché le ricorrenti hanno omesso la trascrizione del contenuto degli originari ricorsi, come prescrive l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Il mancato assolvimento di tale onere impedisce l’esame diretto degli atti, indispensabile al vaglio delle censure concretamente articolate.

Il secondo motivo, relativo alla mancata ammissione delle richieste istruttorie sulle ore effettivamente espletate, è anch’esso inammissibile per difetto di autosufficienza: l’ammissione dei mezzi istruttori presuppone la chiara e completa esplicitazione degli elementi che integrano i fatti costitutivi, la cui carenza di allegazione non è stata incrinata dalle deduzioni del primo motivo. Resta assorbita la censura sulle spese di lite, configurandosi come mera conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi, qui disatteso. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese, escludendo la tardività del controricorso e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *