Omesso esame di documenti decisivi e ripartizione del danno da inadempimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34618 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato esame di un documento può essere denunciato, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., purché il documento offra la prova di fatti, primari o secondari, oggetto della controversia e decisivi, essendo il loro esame idoneo a determinare un diverso esito della vertenza. Il giudice di merito che, nel liquidare il danno da inadempimento del dipendente, ometta di distinguere tra le somme dovute a titolo di imposte e quelle dovute a titolo di sanzioni, interessi di mora, aggi e diritti di notifica, viola l’art. 2697 cod. civ., perché trascura l’onere probatorio già soddisfatto. Non è invece consentita, in sede di legittimità, una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Il Fatto

Il lavoratore era stato dipendente, dal 1997, di una società con mansioni di responsabile dei servizi fiscali e, dal 2015, di una federazione provinciale con qualifica di segretario di zona. I due enti lo hanno convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniale e all’immagine derivanti da molteplici inadempimenti: omessa cancellazione dal registro delle imprese di numerose società che ne avevano fatto richiesta, errori nelle pratiche relative ai libretti di versamento, errori nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e nella gestione di avvisi e ruoli, predisposizione di falsi provvedimenti di sgravio.

Il Tribunale, in contumacia del lavoratore, aveva accolto la domanda liquidando un danno patrimoniale e un danno all’immagine. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della federazione e ha rideterminato il danno risarcibile della società in misura assai inferiore. Gli enti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, denunciano l’erroneo esame di documenti decisivi e l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal responsabile provinciale dei servizi fiscali in sede cautelare. La Corte ha convertito la prima censura in quella di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, richiamando un orientamento consolidato secondo cui il documento non esaminato deve provare fatti decisivi, idonei a determinare un diverso esito della vertenza.

Nel caso del primo cliente, la Corte territoriale ha omesso di considerare le somme dovute a titolo di imposte e quelle invece dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, interessi di mora, aggi e diritti di notifica, senz’altro riconducibili all’inadempimento del dipendente. Per il secondo cliente, la stessa Corte aveva accertato che, sull’importo complessivo, una parte era rappresentata da imposte e la residua somma da voci diverse, conseguenti al ritardo nel pagamento: avrebbe dovuto pertanto ritenere quell’importo imputabile agli inadempimenti, sia pure con i limiti già accertati. Il rigetto integrale del capo risarcitorio per difetto di prova del quantum non è conforme a diritto, in violazione dell’art. 2697 cod. civ.

Quanto alle dichiarazioni rese in sede cautelare, la Corte ribadisce che non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate diversamente.

Il terzo motivo è fondato per il manifesto errore in cui è incorsa la Corte territoriale, che ha esaminato un documento invece di un altro, entrambi riportati nel ricorso: è stato così completamente omesso l’esame del documento decisivo per l’individuazione del danno patito da un ulteriore cliente. Il quarto motivo è inammissibile, perché la Corte d’Appello ha escluso in radice l’an del danno all’immagine e perché il motivo sollecita una nuova valutazione di elementi istruttori, attività interdetta in sede di legittimità. Il quinto motivo, sulla legittimazione attiva della federazione, è infondato in conseguenza del rigetto del quarto.

La sentenza è pertanto cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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