Giudizio di rinvio e rispetto del principio di diritto espresso dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 25489 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza che ha disposto il rinvio. La violazione di tale principio, con particolare riguardo al riesame di questioni ormai coperte dal giudicato interno, integra il vizio di nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. Il giudice del rinvio non può quindi sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dalla Corte, ma deve limitarsi a dare attuazione al principio di diritto, procedendo agli accertamenti e alle determinazioni consequenziali. Nel giudizio di rinvio, inoltre, non si applicano le modifiche processuali sopravvenute, trattandosi di fase ulteriore dell’originario procedimento.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente commercio all’ingrosso di prodotti caseari un avviso di accertamento con cui, constatata l’omessa presentazione della dichiarazione annuale, determinava induttivamente il reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2003, con conseguente rideterminazione di maggiori imposte. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. Su gravame dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’accertamento.

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione. La Corte, con precedente sentenza, accoglieva un motivo, rigettava il primo, dichiarava inammissibile il secondo e assorbiva il quarto, cassando con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la C.T.R., in sede di rinvio, rigettava integralmente l’appello, compensando le spese. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, resistendo la società nel frattempo posta in liquidazione giudiziale.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, l’Ufficio eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. La C.T.R., confermando l’accoglimento del ricorso originario, non avrebbe rispettato il principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di questa Corte, secondo cui, nella determinazione del reddito d’impresa in caso di omessa dichiarazione, si deve tenere conto anche delle componenti negative di reddito emerse dagli accertamenti.

In via preliminare, la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa della liquidazione giudiziale. Poiché il giudizio è stato incardinato prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, che all’art. 46, comma 17, ha ridotto il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, continua ad applicarsi il precedente testo dell’art. 327 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 58 della medesima legge. Il giudizio di rinvio, del resto, non costituisce un giudizio nuovo, ma la continuazione del giudizio di merito.

Sul punto, la Corte richiama la giurisprudenza più recente, che ha superato la distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, affermando che il giudice di merito non deve tenere conto delle modifiche processuali medio tempore intervenute, a prescindere da tale distinzione, trattandosi in ogni caso di una fase ulteriore dell’originario procedimento (Cass. n. 25145 del 2024; Cass. n. 25147 del 2024; Cass. n. 10 del 2025).

Nel merito, il motivo è fondato. La Corte aveva già statuito il principio per cui, nella determinazione del reddito d’impresa in caso di omessa dichiarazione, si deve tenere conto anche delle componenti negative di reddito. La C.T.R., invece, ha rigettato integralmente l’appello, confermando l’annullamento dell’avviso, senza verificare quali fossero le componenti negative e senza procedere alla rideterminazione del reddito, così come richiesto. In tal modo, ha superato i limiti del thema decidendum, riesaminando questioni coperte dal giudicato, avendo questa Corte dichiarato inammissibile, nel precedente giudizio, il motivo relativo alla legittimità del metodo induttivo e della percentuale di redditività applicata. La C.T.R. ha quindi violato l’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., conseguendo l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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