Distanze tra costruzioni, deroga solo con piano attuativo esteso alla zona (Cass. civ. Sez. II n. 236 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze tra costruzioni, l’art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, emanato su delega dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, ha efficacia di legge dello Stato e prevale sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali, che il giudice ordinario deve disapplicare. Le distanze inferiori a quelle fissate dai commi precedenti sono ammesse solo a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all’intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di gruppi di edifici. Resta estranea alla fattispecie l’ipotesi dell’unico nuovo fabbricato inserito nel contesto di un isolato già edificato, non potendo le norme tecniche di attuazione del P.R.G., di natura regolamentare, essere assimilate ai piani esecutivi.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il suo appello principale contro la pronuncia di primo grado. Quest’ultima, accogliendo in parte la domanda attorea, aveva ordinato la demolizione o l’arretramento dei fabbricati eretti a distanza inferiore a quella minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, oltre al risarcimento dei danni.
La Corte d’appello aveva rilevato che i fabbricati insistono in zona B, sottozona B2 del P.R.G. comunale, ove le norme tecniche di attuazione prevedono distanze inferiori a quelle statali. La deroga non era però riconducibile a un caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sicché la costruzione doveva ritenersi illegittima. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi connessi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e rigettati. Il primo denunciava la violazione dell’art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, sostenendo che la sottozona B2 individui una zona speciale in cui il Comune può prescrivere distanze inferiori; il secondo lamentava l’omesso esame della consulenza tecnica sulla qualificazione della sottozona come piano particolareggiato; il terzo censurava la condanna risarcitoria ex art. 2043 c.c.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968 ha efficacia di legge dello Stato, con la conseguenza che le sue disposizioni sui limiti inderogabili di densità, altezza e distanza prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica. Sono richiamate Sezioni Unite n. 14953 del 2011 e Cass. n. 8987 del 2023, n. 624 del 2021 e n. 27558 del 2014. Correttamente, dunque, l’art. 16 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e le previsioni del regolamento edilizio comunale, in contrasto con la norma statale, sono stati disapplicati dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E.
Quanto alla dedotta ipotesi derogatoria dell’ultimo comma, la Corte ha chiarito che essa riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata, richiamando Sezioni Unite n. 1486 del 1997 e Cass. n. 798 del 2022. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva negato che ricorresse un gruppo di edifici inclusi in un medesimo piano particolareggiato o costruzioni della stessa lottizzazione convenzionata.
Non è stato seguito il ragionamento del ricorrente, secondo cui la previsione delle norme tecniche di attuazione sarebbe assimilabile alle ipotesi derogatorie del comma 3. Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori, ha osservato la Corte, hanno natura regolamentare e costituiscono uno strumento meramente secondario e subalterno rispetto ai piani particolareggiati e alle lottizzazioni convenzionate, che integrano uno strumento urbanistico esecutivo. Le censure muovono da un erroneo presupposto interpretativo.
L’ultimo comma contempla, quale ipotesi di deroga, la realizzazione contestuale di gruppi di edifici, cioè una pluralità di nuovi edifici inseriti in piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate: ipotesi estranea al caso in esame, in cui si è avuta la realizzazione di un unico nuovo edificio inserito nel contesto di un isolato già edificato. Il ricorrente non ha peraltro allegato né l’esistenza di un piano particolareggiato o di lottizzazione diretto all’attuazione di programmi di edilizia convenzionata e sovvenzionata, né l’esistenza di tavole planovolumetriche relative a un gruppo di edifici comprendente quello eretto. Il ricorso è stato quindi rigettato e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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