Distanze legali e presunzione di demanialità della strada interposta (Cass. civ. Sez. II n. 237 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esonero dall’osservanza delle norme sulle distanze tra costruzioni, la nozione di piazza o via pubblica richiesta dall’art. 879, comma 2, cod. civ. non si esaurisce nella idoneità dello spazio al pubblico transito, ma postula l’appartenenza ad un ente territoriale autarchico e la destinazione di esso, con manifestazione espressa o tacita, al pubblico servizio. La presunzione iuris tantum di demanialità prevista dall’art. 22, comma 3, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per le piazze, gli spazi e i vicoli adiacenti alle strade comunali opera anche riguardo alla traversa di una strada pubblica integrante la funzione viaria della rete stradale e può essere invocata da chi costruisca per far valere il fatto impeditivo del diritto alla distanza, restando questi dispensato dalla prova e onerata la controparte della prova contraria. Trattandosi di presunzione relativa, il giudizio sull’esistenza in concreto dei relativi requisiti è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono contro il vicino per ottenere la demolizione di una costruzione realizzata in violazione delle distanze fra pareti finestrate, con riguardo a fondi siti nel medesimo comune. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 815/2020, aveva respinto il gravame. La questione controversa attiene alla natura pubblica o privata della stradella che separa i fabbricati, rilevante ai fini dell’art. 879, comma 2, cod. civ.
La sentenza impugnata aveva ritenuto non superata la presunzione di demanialità della strada, in quanto traversa di una via pubblica, nonostante l’assenza di inserimento negli elenchi comunali e di procedura espropriativa. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. Nel vigore del testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. introdotto nel 2012 non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione: la norma attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il vizio è denunciabile solo in presenza di anomalie che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quali la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o perplessa, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Sul piano sostanziale la Corte ricorda che il fatto impeditivo del diritto alla distanza, a norma dell’art. 879, comma 2, cod. civ., è l’esistenza di una piazza o via pubblica, e che la relativa prova incombe su chi costruisce senza osservare la distanza. Non basta, però, uno spazio idoneo al pubblico transito: occorre l’appartenenza ad un ente territoriale autarchico e la sua destinazione al pubblico servizio.
La Corte esamina poi l’art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F. Dopo la classificazione delle strade pubbliche nel primo comma, il secondo estende la demanialità alle pertinenze; il terzo comma, per i soli beni diversi da quelli elencati e con riguardo alle vie comunali, stabilisce una presunzione iuris tantum di demanialità per piazze, spazi e vicoli adiacenti alle strade comunali, superabile solo con la prova di consuetudini, convenzioni o della natura privata dell’area.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tale presunzione, riferendola a una traversa di strada pubblica che, per l’immediata accessibilità, integra la funzione viaria della rete stradale. L’inclusione o meno nell’elenco comunale non è, da sola, elemento sufficiente in senso contrario. Di questa presunzione può giovarsi chi faccia valere il fatto impeditivo del diritto alla distanza, restando dispensato dalla prova ai sensi dell’art. 2728 cod. civ.
Da ultimo, il motivo non indica un fatto storico, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., idoneo a mutare l’esito della controversia: i fatti allegati sono stati comunque valutati dai giudici di merito. Il ricorso è pertanto rigettato, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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