Notifica PEC da indirizzo non in elenchi pubblici e spese al contumace (Cass. civ. Sez. V n. 564 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nullo ove abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto dell’atto. Una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non anche del mittente. La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IRPEF, addizionali e IVA, conseguente a controllo automatizzato per il periodo di imposta 2015, eccependo la nullità della cartella per vizi di notifica e per vizi propri dell’atto impugnato. La CTP di Salerno ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza del 25 maggio 2021 ha respinto l’appello, ritenendo la cartella correttamente notificata a mezzo PEC anche con utilizzo dell’estensione PDF e applicando il principio della soccombenza in tema di spese.

La contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L’agente della riscossione si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione orale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26, quinto comma, d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012, nella parte in cui è stata ritenuta valida la notificazione eseguita da un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi.

Il motivo è infondato. La Corte osserva che la questione non era stata espressamente affrontata dal giudice di appello, né era stata formulata censura per omessa pronuncia, ma nel merito rileva che l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nullo ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto dell’atto.

Il principio è ricondotto al precedente delle Sezioni Unite n. 15979 del 2022: una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello applicato il principio della soccombenza in assenza di costituzione della parte appellata. Il motivo è fondato: dal frontespizio della sentenza impugnata emerge l’omessa costituzione in appello dell’agente della riscossione, per cui la soccombenza non poteva essere invocata.

La Corte richiama il principio secondo cui la condanna alle spese ha il fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; essa non può dunque essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha sopportato spese (Cass. Sez. III n. 7361 del 2023). Il ricorso è pertanto accolto sul secondo motivo, la sentenza cassata limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con espunzione di tale capo. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti, attesa la parziale soccombenza della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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