Pensionato coltivatore diretto e agevolazioni IMU sui terreni agricoli (Cass. civ. Sez. V n. 11882 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non costituisce di per sé elemento ostativo al trattamento agevolativo per i terreni agricoli dal medesimo posseduti. La permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola — che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi secondo i criteri fissati ai fini previdenziali — costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali. Restano fermi i requisiti oggettivi di destinazione agro-silvo-pastorale del fondo e, ove applicabile ratione temporis, la conduzione diretta ai fini delle riduzioni di cui all’art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201 del 2011. Le disposizioni interpretative non presentano profili di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Vercelli tre avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015, rivendicando le agevolazioni riservate ai coltivatori diretti. Sia il giudice di primo grado sia la CTR del Piemonte rigettavano la domanda, ritenendo che la percezione di un trattamento pensionistico escludesse la qualifica invocata, a nulla rilevando l’iscrizione agli elenchi e il versamento dei contributi volontari.

La questione approdava così in Cassazione, dove il ricorrente censurava, tra l’altro, l’esclusione automatica della qualifica di coltivatore diretto per il solo fatto di essere pensionato e il mancato riconoscimento dell’efficacia retroattiva della sopravvenuta norma di interpretazione autentica.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo consolidato in materia di ICI, ricordando che l’agevolazione di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 era subordinata alla qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, alla conduzione effettiva dei terreni e al carattere principale dell’attività, con onere probatorio a carico del contribuente. In quel contesto la giurisprudenza, richiamata anche dalla Corte cost. n. 87/2005, escludeva dal beneficio chi godeva di trattamenti pensionistici, non traendo dal lavoro agricolo la fonte esclusiva di reddito.

Il Collegio osserva però che il regime dell’IMU ha in parte modificato quel quadro. L’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 richiama le definizioni dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma individua i soggetti agevolabili nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. Ne deriva che ai fini fiscali è ormai sufficiente l’iscrizione previdenziale, senza necessità di un accertamento ulteriore sull’attività concretamente svolta e sulla prevalenza dei redditi.

Su questo assetto interviene l’art. 78-bis del d.l. n. 104 del 2020, norma di interpretazione autentica che considera coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati i quali, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La Corte ne afferma l’applicabilità retroattiva, escludendo profili di illegittimità costituzionale: la discrezionalità legislativa è ragionevolmente esercitata, perché la ratio incentivante è assicurata dal requisito dell’iscrizione, garanzia formale e sostanziale insieme.

Quanto alla natura interpretativa, la presenza di un rilevante contenzioso, di contrasti di merito e di numerose circolari costituisce indice sufficiente dell’autenticità dell’intervento, che si salda con le disposizioni precedenti senza innovarne il dato testuale. Il ricorso è quindi accolto sul secondo, terzo e quinto motivo, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, stante l’inutilità di ulteriori accertamenti di fatto.

Nota della Redazione

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