Errores in procedendo del Consiglio di Stato estranei al sindacato delle Sezioni (Cass. civ. Sez. Un. n. 566 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti delle decisioni del Consiglio di Stato il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, da identificare con il difetto assoluto o relativo di giurisdizione, cioè con la violazione dei limiti esterni della stessa. Sono pertanto inammissibili i motivi che deducono errores in procedendo del giudice amministrativo, relativi a modalità e forme di esercizio del potere giurisdizionale, perché attinenti ai limiti interni e non sindacabili. La tesi della giurisdizione in senso dinamico, che riconduce gli errori di giudizio o di attività processuale ai motivi di giurisdizione, non è condivisibile, perché opererebbe un’indebita assimilazione tra il ricorso di cui al settimo comma e quello di cui all’ottavo comma dell’art. 111 Cost.
Il Fatto
La Prefettura aveva emanato un’informativa interdittiva antimafia nei confronti di una società operante nel settore del soccorso stradale, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011. Seguivano la cancellazione della società dall’elenco dei custodi giudiziari e la revoca dell’aggiudicazione di una gara indetta con l’Agenzia del Demanio.
Il TAR Calabria aveva annullato i provvedimenti per mancata osservanza della disciplina sul contraddittorio istruttorio di cui al decreto-legge n. 152 del 2021. Il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello delle Amministrazioni, ritenendo il contraddittorio comunque instaurato e pleonastica ogni ulteriore fase. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei termini processuali per la costituzione dell’appellato e per la fissazione della camera di consiglio cautelare, con conseguente denegata giustizia.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sul rispetto dei termini processuali da parte del giudice amministrativo. La ricorrente sosteneva che la sentenza del Consiglio di Stato, emessa in sede cautelare prima della scadenza del termine per la costituzione dell’appellato, integrasse gli estremi della manifesta denegata giustizia e, dunque, un diniego di giurisdizione.
Il Collegio ha ricordato che le pronunce del Consiglio di Stato sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge, essendo deducibili i soli motivi inerenti alla giurisdizione. I motivi di giurisdizione coincidono con il difetto assoluto o relativo di giurisdizione, cioè con la violazione dei limiti esterni della stessa, e non si estendono al controllo del cattivo esercizio della giurisdizione.
Ne deriva l’insindacabilità degli errores in iudicando o in procedendo, legati alla violazione delle norme sostanziali e processuali. La Corte ha ribadito che qualsiasi errore di giudizio o di attività processuale non è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale, altrimenti risultando obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni e il sindacato sulle sentenze amministrative assumendo latitudine non dissimile da quello sul giudice ordinario.
La tesi della giurisdizione dinamicamente intesa è stata respinta: essa produrrebbe uno slittamento, costituzionalmente problematico, del sindacato verso forme di controllo sulla violazione di legge, sottratte al giudizio della Cassazione. L’effettività della tutela e il giusto processo vanno garantiti dagli organi a ciò deputati dalla Costituzione, non in sede di controllo sulla giurisdizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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